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Autocertificazione
Ufficio di riferimento: Anagrafe

Indirizzo Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1 - 31100 Treviso
Telefono 0422 658221
Fax 0422 658209
E-mail anagrafe@comune.treviso.it
Orario
  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Mattina  8.30-12.30 8.30-12.30
8.30-12.30
 8.30-12.30 8.30-12.30
 9.15-11.30
Pomeriggio      14.30-16.30      ­

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N.B. sabato 30 marzo (Vigilia della S. Pasqua)  e sabato 27 aprile (Santo Patrono) l'ufficio Anagrafe resterà chiuso

Attenzione

Sabato gli sportelli sono aperti solo per: certificati, autentiche di firme, copia e rilascio carte di identità

Uso dell'eliminacode: l'erogazione dei biglietti numerati verrà sospesa 15 minuti prima dell'orario di chisura e il personale dello sportello accoglierà solamente le persone già in possesso del biglietto numerato.


Di cosa si tratta

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalLa dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione). La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, facoltativa nei rapporti con i privati. Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.Oggi basta una semplice dichiarazione, firmata dall'interessato, ma non autenticata, per sostituire i normali certificati da presentare a pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di un pubblico servizio. Non è più necessario rivolgersi all'Ufficio anagrafe.

Con una dichiarazione non autenticata si può comprovare:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici;
  • stato di celibe, coniugato, stato libero o vedovo;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio;
  • decesso del coniuge, ascendente, discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio ed esami sostenuti,
  • qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero di codice fiscale, partita IVA e dati dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Normativa di riferimento

  • DPR 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".




Ultimo aggiornamento: 2013-01-03 09:24:16


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