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COMUNE DI TREVISO
- REGOLAMENTI -
NOMINA COLLAUDATORI INTERNI
Regolamento recante i criteri per la
nomina dei collaudatori interni del Comune di Treviso ai sensi
dell’art. 188 del D.P.R. 554/1999
Art. 1 - Oggetto del regolamento.
1
Art. 2 - Requisiti per la nomina.
1
Art. 3 - Istituzione di un elenco unico per i
collaudatori interni1
Art. 4 - Struttura dell’elenco.
2
Art. 5 - Modalità d’iscrizione.
2
Art. 6 - Nomina dei collaudatori2
Art. 7 - Compensi2
Art. 8 - Modalità di impegno e
pagamento.
2
Art. 9 - Disposizioni finali e
transitorie.
3
NOTE:3
Art. 1 - Oggetto
del regolamento
Il presente regolamento, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 188 del D.P.R. 554/1999, definisce i
criteri e le modalità di nomina di tecnici dipendenti del Comune di
Treviso per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo di cui
all’art. 28, comma 4, della L. 109/1994 e successive
modificazioni.
Art. 2 - Requisiti
per la nomina
Costituiscono requisiti per la nomina a
collaudatore di opere pubbliche quelli previsti dalla normativa
vigente con particolare riguardo all’art. 188 del D.P.R. 554/99 e
all’art. 28 della L. 109/1994 e successive modificazioni e
integrazioni.
Al fine della valutazione dell’adeguata esperienza
l’amministrazione deve considerare il possesso dei requisiti
specifici richiesti per l’intervento da collaudare e inoltre che il
soggetto o i soggetti incaricandi abbiano conseguito la
laurea:
a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o
superiore a 5.000.000 di euro ovvero per lavori comprendenti
strutture;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori d’importo
inferiore a 5.000.000 di euro.
Art. 3 -
Istituzione di un elenco unico per i collaudatori interni
Ai fini di cui all’art. 1 del presente
regolamento, è istituito un elenco unico per l’iscrizione dei
tecnici dipendenti del Comune di Treviso, a cui poter conferire
l’incarico di collaudo di opere pubbliche, in adempimento delle
prescrizioni di cui all’art. 28, comma 4, della L. 109/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4 - Struttura
dell’elenco
L’elenco è distinto per specializzazione e
competenza professionale in sezioni corrispondenti alle categorie
di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori pubblici.
Nell’elenco, in corrispondenza del nominativo, vengono
progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo
conferiti.
Art. 5 - Modalità
d’iscrizione
Il Settore Opere Pubbliche provvede alla
tenuta e all’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 3 del
presente regolamento.
Il Settore Opere Pubbliche, previa verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente regolamento, iscrive nel
suddetto elenco i dipendenti, per le categorie corrispondenti alla
professionalità dei singoli.
I Settori, competenti per l’esecuzione di opere pubbliche,
raccolgono le richieste d’iscrizione dei propri dipendenti,
corredate da opportuno curriculum e specificazione delle categorie
di opere per cui si chiede l’iscrizione, e le inviano al Settore
Opere Pubbliche, che procede ai sensi del capoverso precedente.
Art. 6 - Nomina dei
collaudatori
Il responsabile del procedimento accerta la
sussistenza dell’esistenza di personale dotato di professionalità
idonea, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3 del presente
regolamento.
Il Coordinatore di Area interessato individua, con atto vincolante,
il collaudatore o la commissione di collaudatori e, in tal caso,
anche il presidente della commissione, scegliendolo tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
regolamento, nessuno dei quali versi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla L. 109/1994 e dal regolamento
approvato con il D.P.R. 554/1999.
Il Dirigente del Settore interessato, successivamente provvede alla
nomina, demandando al Responsabile del procedimento l’adempimento
delle comunicazioni di legge.
Art. 7 -
Compensi
Il compenso dei collaudatori trova copertura
all’interno delle spese tecniche previste nel quadro economico
dell’opera ed è comunque ricompreso entro le somme di cui all’art.
18 della L. 109/1994.
Il compenso stesso viene fissato secondo i seguenti criteri:
a) collaudo di opere oggetto di progettazione interna ed esterna:
10% dell’incentivo di cui all’art. 18 L. 109/1994 (1,5%);
b) collaudo di opere per le quali è prevista una commissione di
collaudo: compenso come al punto a) incrementato di un 25% per ogni
componente oltre il primo. Tale compenso va ripartito equamente tra
i componenti la commissione di collaudo.
Art. 8 - Modalità
di impegno e pagamento
Il Dirigente del settore interessato provvede
con determinazione alla liquidazione dei compensi agli aventi
diritto una volta intervenuta la delibera di ammissibilità del
certificato di collaudo o comunque entro 6 mesi dall'emissione
dello stesso, fatte salve eventuali contestazioni sul collaudo e
sulla sua ammissibilità.
Art. 9 -
Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non specificamente disposto nel
presente regolamento, si rinvia alla L. 109/1994 e al D.P.R.
554/1999, nonché al regolamento comunale per l’applicazione
dell’art. 18, comma 1 e 2, della L. 109/1994 e successive modifiche
ed integrazioni, approvato con delibera di Giunta comunale n. 594/6
del 10 gennaio 2001, esecutiva ai sensi di legge.
Le parti concordano che, decorso un anno dall’approvazione del
presente regolamento, si procederà ad una verifica della relativa
applicazione.
NOTE:
Settore / Servizio responsabile: Settore
Lavori pubblici
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale
n. 356 del 24.9.2003
Contenuto ultima modifica: - - -