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COMUNE DI TREVISO
– REGOLAMENTI –
RICOVERO PERSONE ANZIANE
Regolamento dei ricoveri delle persone anziane
nelle strutture residenziali di accoglienza
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI – PRESA IN
CARICO..
1
Premessa.
1
Art. 1 - Contenuti del regolamento.
2
Art. 2 - Delimitazione e beneficiari
dell'intervento assistenziale.
2
Art. 3 - Domanda e fasi del
procedimento.
3
Art. 4 - Determinazione della situazione economica
– Assistibilità del soggetto.
3
Art. 5 - Condizioni soggettive e fasi della presa
in carico.
3
Art. 6 - Criteri ulteriori di
selezione.
4
Art. 7 - Obbligazione alimentare.
4
Art. 8 - Centri di servizio; scelta della
struttura.
4
Art. 9 - Convenzioni con i centri di
servizio.
5
Art. 10 - Modalità dei ricoveri5
TITOLO II - PARTE ECONOMICA..
5
Art. 11 - Individuazione delle categorie di
obbligazioni5
Art. 12 - Soggetti implicati nel rapporto
assistenziale.
6
Art. 13 - Beni dell'utente.
6
Art. 14 - Diritto di credito e rimborso; modifica
degli importi7
Art. 15 - Prestazioni e reddito
garantito.
7
Art. 16 - Attivazione delega alla riscossione
delle pensioni; somme e beni personali relitti7
Art. 17 - Mancata contribuzione economica dei
familiari8
TITOLO III - NORME PARTICOLARI E
FINALI8
Art. 18 - Situazioni di
emergenza-urgenza.
8
Art. 19 - Uscita dal carico.
8
Art. 20 - Donazione.
8
Art. 21 - Privacy - Diritti di accesso e
partecipazione.
8
Art. 22 - Norma transitoria.
8
NOTE:9
TITOLO. I-
PRINCIPI GENERALI – PRESA IN CARICO
°
Principi
generali - Presa in carico
Premessa
Il Comune di Treviso promuove il benessere e
la sicurezza della popolazione anziana, favorendo prioritariamente
la permanenza nel proprio ambiente familiare mediante l'attivazione
dei servizi domiciliari e degli interventi di sostegno temporanei o
diurni negli appositi centri o servizi..
Quando non sussistano le condizioni necessarie per realizzare
l'obiettivo sopra definito, a causa di problematiche di carattere
psico-fisico-relazionalei
e/o sanitarie che limitano in modo rilevante l'autonomia funzionale
del soggetto, sono attuati gli interventi socio-assistenziali per
l'inserimento e la permanenza in una struttura residenziale per
anziani, disciplinati dal presente regolamento, in collaborazione
con i servizi delle strutture sanitarie e residenziali operanti sul
territorio.
Nel perseguimento delle sopra definite finalità, è sempre
prioritariamente affermato il principio della solidarietà
familiare: i familiari, conviventi e non, sono pertanto coinvolti
prioritariamente nelle relazioni di aiuto ed assistenza
dell'anziano, nei limiti delle relative capacità personali ed
economiche.
Vengono altresì attivate le risorse del volontariato attraverso
intese di collaborazione.
I procedimenti relativi al presente regolamento sono esperiti, gli
atti ed i provvedimenti sono adottati secondo le competenze
stabilite dal D. L.gs. n. 267/2000 e dalle altre leggi e
regolamenti in materia.
Art. 1 - Contenuti del
regolamento
Il presente regolamento, in esplicazione dei
principi stabiliti dalla L.egge
n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" e delle altre
disposizioni normative in materia:
a) definisce i presupposti, i requisiti e
le soglie economiche di accesso e di "presa in carico
socio-assistenziale" ai fini dell’integrazione delle rette di
ricovero, a favore delle persone non autosufficienti che abbiano
compiuto 65 anni di età, con accertato bisogno di ricovero in una
struttura residenziale per anziani (centro di servizi);
b) definisce le interazioni con i servizi
specialistici dell'A.U.S.S.L nei ricoveri di soggetti disabili, di
età inferiore ai 65 anni, ai fini dell’a eventuale compartecipazione
economica dei familiari, con le modalità definite dal presente
regolamento, ove applicabili;
c) applica criteri unificati di valutazione della situazione
economica degli utenti e dei soggetti coinvolti, così come previsto
dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 109, dal D. Lgs. 3.5.2000,n. 130, dai
rispettivi regolamenti attuativi D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e
4.4.2001, n. 242, in relazione alle disposizioni della citata L.
328/2000;
d) individua i parametri economici e le soglie di accesso alle
prestazioni;
e) determina gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, in
relazione al disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 130/2000;
f) identifica i soggetti coinvolti nel rapporto
socio-assistenziale;
g) stabilisce i criteri e le modalità di calcolo dei contributi
familiari.
Art. 2 -
Delimitazione e beneficiari dell'intervento assistenziale
Beneficiano degli interventi economici di
integrazione delle rette di ospitalità alberghiera nelle strutture
residenziali per anziani, le persone residenti nel Comune di
Treviso che hanno compiuto 65 anni di età, in condizioni di disagio
psico-fisico-relazionale e socio-assistenziale riconosciuto
attraverso gli accertamenti degli organi preposti.
Le procedure di attivazione dell'intervento assistenziale, di
verifica delle condizioni soggettive, di inserimento nelle
graduatorie e nelle strutture sono disciplinate dalle disposizioni
normative in materia.
In casi in cui l'anziano autosufficiente, o parzialmente
autosufficiente, si trovi in una situazione di abbandono,
emarginazione e privo di un’adeguata rete familiare e sociale con
gravi rischi alla salute, è possibile disporre, in via derogatoria,
su valutazione sociale e/o sanitaria, la presa in carico ai fini
del ricovero, compatibilmente con le condizioni stabilite nel
presente regolamento.
Gli interventi di integrazione delle rette a beneficio dei soggetti
non autosufficienti si intendono riferiti alle quote di ospitalità
alberghiera, mentre sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
con i finanziamenti della Regione, gli importi corrispondenti alle
quote di rilievo sanitario.
E' possibile disporre gli interventi di presa in carico anche in
favore di persone che abbiano compiuto 60 anni di età nei casi di
accertata non autonomia psico-fisica che non rientrano nelle
funzioni proprie o delegate all'A.U.S.S.L..
Art. 3 - Domanda e
fasi del procedimento
Il soggetto che richiede l'intervento
assistenziale di integrazione delle rette di ricovero presenta
domanda su apposito modello predisposto dall'Ente; la domanda può
essere sottoscritta anche dal coniuge o dal figlio o, in mancanza,
da altro soggetto munito di rappresentanza; nell’impossibilità di
quanto precede, la domanda può essere attivata dall'operatore
professionale del servizio sociale competente, fermo l'assenso,
comunque espresso, del soggetto interessato.
Art. 4 -
Determinazione della situazione economica – Assistibilità del
soggetto
La situazione economico-reddituale dell’utente
e dei soggetti collegati, individuati agli artt. 11 e 12 , ai fini
di stabilire l'assistibilità del richiedente-utente, è accertata
per mezzo dello "indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.)" e la "dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U.)", secondo la disciplina dei D.Lgs. 109/1988 e
130/2000 e relativi regolamenti di attuazione Dd.P.C.M. 221/1999 e 242/2001 che si
intendono qui integralmente richiamati, ivi comprese le successive
modifiche ed integrazioni, ancorché non espressamente indicate;
dette previsioni normative sono da intendersi integrate dalle
disposizioni del presente regolamento.
La rispondenza da parte del richiedente e dei familiari alle soglie
economiche I.S.E.E. stabilite per l'assistibilità, non determina
automaticamente la "presa in carico", se non dopo il positivo
espletamento delle altre fasi e valutazioni specificate
all'articolo seguente e nelle altre parti del presente
regolamento.
Art. 5 - Condizioni
soggettive e fasi della presa in carico
La "presa in carico" dell'utente, ai fini
dell'erogazione dell’intervento socio-assistenziale di integrazione delle rette
di ospitalità alberghiera e delle altre prestazioni o servizi
correlati, è disposta secondo le modalità disciplinate dal presente
regolamento, in presenza delle seguenti condizioni:
a) domanda dell'interessato o di un familiare;
b) verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni di accesso
alle prestazioni stabiliti dal presente regolamento;
c) accertato bisogno assistenziale dell'utente, correlato ad uno
stato soggettivo di grave compromissione dell'autonomia personale,
accertato tramite la "Unità valutativa multidimensionale"
(U.V.M.D.) dell'A.U.S.S.L.;
d) verifica della situazione economica (I.S.E.E.) del soggetto che
chiede la prestazione assistenziale e dei soggetti collegati;
e) rispondenza alle soglie economiche di assistibilità, stabilite
annualmente dalla giunta comunale in relazione alle rette praticate
dagli I.S.R.A.A. di Treviso e all’effettiva consistenza
economico-reddituale del soggetto;
e) messa a disposizione dell'utente dei propri beni e delle proprie
risorse economiche per le spese di ospitalità nella struttura
residenziale;
f) insufficienza dei beni e delle risorse economiche alla copertura
delle spese da parte dell'utente e dei soggetti coinvolti, come
definiti dal presente regolamento;
g) provvedimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di
integrazione retta e correlate.
Le soglie economiche di accesso alle prestazioni sono determinate
annualmente con provvedimento deliberativo della giunta comunale,
in misura non inferiore alle rette di ospitalità alberghiera
dell'I.S.R.A.A. di Treviso per le specifiche tipologie di
trattamento.
Art. 6 - Criteri
ulteriori di selezione
Per l’identificazione dei soggetti che possono
beneficiare delle prestazioni socio assistenziali di integrazione
delle rette di ricovero, data la valenza prettamente
socio-assistenziale degli interventi, si considerano, quali criteri
di ulteriore selezione del beneficiario, ex art 3 del D. Lgs 130/2000, in via
combinata fra loro, anche ai fini della priorità di
inserimento:
a) le condizioni di decadimento psico-fisico-relazionale accertate
dalla U.V.M.D. che determinano la perdita di autonomia
personale;
b) la carenza oggettiva di risorse della rete familiare e
socio-relazionale di riferimento.
Sono applicate le specifiche norme stabilite in favore dei soggetti
con handicap ed ultrasessantacinquenni privi di autonomia, in
conformità al disposto dell'art. 3, 2-ter, del D. Lgs. 130/2000,
con specifico riguardo all'accertamento della situazione economica
degli stessi.
Art. 7 -
Obbligazione alimentare
Per la definizione degli aspetti economici
sono applicate, oltre a quelle richiamate negli articoli che
precedono, le disposizioni del Codice civile, art. 433 e seguenti,
in materia di obbligo dei familiari alla prestazione alimentare a
favore del congiunto in stato di bisogno; nei casi di non
partecipazione spontanea, l’ente erogatore agisce in rivalsa per il
recupero delle spese definite "di spedalità”, in conformità a
quanto prevede la L. 1580/1931 e le altre disposizioni normative,
secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale in
materia.
Per una migliore tutela dei soggetti anziani in condizioni di
debolezza o fragilità, l'ente promuove altresì misure di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali la
nomina di un tutore o curatore o amministratore di sostegno.
Art. 8 - Centri di
servizio; scelta della struttura
L’accoglienza residenziale degli utenti
assistiti si attua in relazione alle accertate condizioni
psico-fisiche-relazionali nelle strutture residenziali che siano in
possesso dei requisiti di esercizio stabiliti dalla legislazione
regionale in materia, nei posti assistiti dalle quote di rilievo
sanitario assegnate dalla Regione Veneto.
L’utente ha diritto di scelta rispetto alla struttura ove chiedere
l’accoglienza, nei limiti dei parametri di spesa annua stabiliti in
via generale dall'ente.
L’ingresso nella struttura prescelta si realizza attraverso la
graduatoria unica di residenzialità presso la A.U.S.S.L. e la
disponibilità del posto nella struttura, nei tempi necessari
all'espletamento delle istruttorie, o nei casi di urgenza, come
prevede l'art. 18.
Art. 9 -
Convenzioni con i centri di servizio
Per realizzare le migliori condizioni di
accoglienza, l'ente promuove la stipula di convenzioni con gli enti
o strutture di accoglienza, atte a disciplinare i diversi aspetti
sociali, assistenziali, relazionali ed economici con l’utente e il
Comune.
In ogni caso lo svolgersi dell’esistenza degli anziani presso le
strutture potrà essere monitorato dal servizio sociale comunale in
collaborazione con le direzioni e il personale specialistico delle
stesse e delle A.U.S.S.L..
Art. 10 - Modalità
dei ricoveri
La presa in carico e l'accoglienza nei centri
di servizio possono essere disposte in via definitiva o temporanea,
in relazione alle necessità psico-fisiche dell'anziano, valutate
dai competenti organi sopra indicati, o per particolari situazioni
economiche e di salute.
TITOLO II - PARTE
ECONOMICA
Art. 11 -
Individuazione delle categorie di obbligazioni
Per la determinazione delle relazioni
economiche presupposte e derivanti dalla presa in carico si
individuano:
a) un'obbligazione principale ed autonoma facente capo al
richiedente quale fruitore in proprio dell'accoglienza nella
struttura residenziale, ai familiari componenti il nucleo
anagrafico e agli altri soggetti a carico identificati all'art 2
del D. Lgs. 130/2000: il soggetto fruitore utilizza tutti i suoi
beni al fine di sostenere le spese di ricovero, eccettuata la quota
che costituisce il "reddito garantito" del coniuge convivente o
vincolata con provvedimento giudiziale per le finalità previste per
legge; nella quantificazione dell'obbligazione confluiscono anche i
redditi e le risorse economico-finanziarie dei componenti il nucleo
familiare anagrafico e degli altri soggetti secondo le norme sopra
individuate che disciplinano l'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.);
b) un'obbligazione sussidiaria facente capo ai "soggetti
collegati”, individuati in aderenza all'elencazione dell'art. 433
del Codice civile, che consiste nell’assunzione di una parte del
costo del ricovero, in proporzione alla prossimità e intensità del
vincolo familiare o affettivo, o di gratitudine verso l’utente,
fermo restando il diritto alla conservazione di sufficienti mezzi
economici per i bisogni familiari;La Giunta
comunale determina il valore economico delle risorse necessarie ad
assicurare gli obblighi sopra individuati;
c) un'obbligazione residuale facente capo all’ente erogatore del
contributo economico integrativo: l’ente interviene per la parte
della retta di ospitalità alberghiera non coperta dalle risorse
economiche dei soggetti sopra considerati, fermo restando nei
confronti dell'utente, dei componenti il nucleo familiare
anagrafico del richiedente la prestazione assistenziale e degli
altri "soggetti collegati" all'utente in virtù di vincoli di
solidarietà familiare.
La giunta comunale determina il valore economico delle risorse
necessarie ad assicurare gli obblighi sopra individuati.
Gli importi della compartecipazione alla spesa sono determinati in
via provvisoria in conformità alla norma transitoria di cui
all'art. 22.
Art. 12 - Soggetti
implicati nel rapporto assistenziale
Per quanto specificato al precedente art. 11,
i soggetti implicati
nel rapporto assistenziale agli effetti del presente regolamento
sono:
a) l'utente;
b) i componenti il nucleo familiare anagrafico (n.f.a.) del
richiedente la prestazione assistenziale;
c) gli altri soggetti “collegati” all’utente in virtù di vincoli
familiari, prioritariamente i figli non conviventi;
d) la struttura di accoglienza.
Art. 13 - Beni
dell'utente
Nel caso in cui risultino superati i limiti
economici stabiliti, accertati tramiteper l'I.S.E.E, ma il soggetto abbia
la disponibilità di risorse economiche non sufficienti a garantire
la copertura delle rette per un periodo sufficiente in relazione
all'aspettativa statistica media di vita, la presa in carico può
comunque essere disposta, su domanda, alle seguenti
condizioni:
a) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente pro-quota
indivisa) della casa di abitazione: il richiedente trasferisce
all'ente, a titolo non oneroso, la proprietà o l'usufrutto
dell'immobile; il valore del bene è utilizzato, anche
figurativamente, per il pagamento delle rette, cumulato con gli
altri redditi, fino ad estinzione
dell'importo economico corrispondente; l'ente può convenire con la
struttura residenziale il trasferimento del bene direttamente alla
stessa con scomputo progressivo del valore economico per il
pagamento delle rette dovute. In questi casi il coniuge non separato il coniuge non
separato, anziano di età secondo la definizione del
presente regolamento, previa domanda da presentare entro
tre mesi dal ricovero, conserverà
il diritto di abitazione,ex art. 1022 del Codice
civile, per tutta la durata della sua
vita; ed i familiari conviventi, su loro
domanda da presentare entro tre mesi da quella del
richiedente, avranno diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice
civile, per la durata di vita dell'utente e,
successivamente, comunque per almeno altri quattro anni,
salvo un’eventuale proroga nei casi di forza maggiore, 10 anni, verso verso ilpagamento di un corrispettivo
calcolato secondo la disciplina delle assegnazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, nonché delle spese ed oneri
afferenti l'utilizzo dell'immobile, secondo la disciplina delle
locazioni;
b) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente
proo quota indivisa) di
terreni e/o fabbricati : l'utente trasferisce all'ente, a titolo
non oneroso, la proprietà o l'usufrutto dei beni e il ricavato o il
corrispondente valore economico è utilizzato, fino ad estinzione,
congiuntamente agli altri redditi, in pagamento delle rette;
c) utente proprietario di somme di danaro, risparmi, depositi,
titoli di credito, altre attività finanziarie e patrimoniali: i
beni vengono conferiti all'ente in pagamento anticipato delle rette
dovute, fino ad estinzione.
Esaurito il valore economico dei beni, l'ente interviene per
l'erogazione delle prestazioni assistenziali di integrazione delle
rette.
I contratti relativi ai negozi sopra indicati
hanno natura aleatoria, di tal che lL'estinzione o la
cessazione anticipata del rapporto assistenziale non comportano la restituzione del
valore residuo del bene all'utente o ai successori mortis causa,
detratte le spese, gli oneri,i costi comunqiue sostenuti o dovuti dall'ente
per la gestione, l'alienbazione o la conservazione del bene
stesso.nel caso di uscita definitiva dal
carico per raggiunta autonomia economica dell'assistito i beni
incamerati o il valore corrispondente vengono restituiti, detratte
le spese e i costi sostenuti dall'Ente.
L’accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione della
convenienza economica, gestionale e amministrativa per l'ente.
Art. 14 - Diritto
di credito e rimborso; modifica degli importi
L’intervento economico del Comune verso
l'assistito costituisce a favore dell'ente un diritto di credito
per il rimborso delle spese anticipate ed effettuate in conseguenza
del rapporto assistenziale.
Nel caso di sopravvenienza o diminuzione in capo all’utente e ai
soggetti collegati di proventi o risorse economiche o finanziarie,
l'intervento economico comunale viene rideterminato.
Art. 15 -
Prestazioni e reddito garantito
Nelle relazioni assistenziali che si
instaurano fra assistito - struttura di accoglienza - Comune -
altri soggetti sono garantiti:
1. alla struttura ospitante, la copertura integrale dei costi di
ricovero;
2. all’utente, durante il ricovero:
a) l'ospitalità alberghiera e i servizi correlati alle condizioni
psico-fisiche dell'anziano;
b) un sussidio mensile per le piccole spese individuali personali
determinato annualmente dalla giunta comunale in misura non
inferiore al 20 per cento dell'assegno sociale;
c) l’erogazione di un contributo economico straordinario per
necessità gravi ed indispensabili riferite ai bisogni primari
dell'utente;
d) il pagamento delle spese funebri nei limiti dell'importo
stabilito dalla giunta comunale, qualora non vi siano familiari o
gli stessi non siano in grado di farsene carico;
3. ai componenti il nucleo familiare anagrafico:
a) il mantenimento di una quota di reddito per raggiungere un
importo non inferiore al corrispondente valore dell'integrazione al
"minimo vitale";
b) il diritto di abitazione ex art. 1022 del Codice civile nella
casa di proprietà dell'assistito, come previsto all'art. 13;
4. ai soggetti collegati, definiti agli artt. 11 e 12 , una
contribuzione proporzionata al vincolo di vicinanza secondo le
gradualità stabilite dall'art. 433 del Codice civile, in
relazione alle necessità ed esigenze familiari del nucleo di
appartenenza; la compartecipazione alla spesa è determinata in
conformità alla norma transitoria di cui all'art 22.
La giunta comunale, decorsi 12 mesi,
ridefinisce i parametri economici delle compartecipazioni
di cui alla tabella allegata (all.
1) sulla base della sperimentazione avvenuta, tenuto
conto dei criteri che precedono.
Art. 16 -
Attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni
personali relitti
Per regolare in modo puntuale i rapporti
economici con la struttura ospitante, l'utente titolare di pensioni
conferisce mandato all'incasso al Comune di Treviso o, su
indicazione dell'ente, alla struttura ospitante; conferisce inoltre
assegni economici, indennità, rendite, vitalizi, arretrati e
conguagli erogati.
Al decesso dell'utente o alla cessazione del rapporto
assistenziale, gli eventuali residui di somme non utilizzate
rimasti nella effettiva disponibilità dell'ente vanno a rimborso di
quanto anticipato dallo stesso; gli effetti personali e gli altri
beni vengono devoluti agli eredi secondo le disposizioni del codice
civile in materia di successione, salva la eventuale proposizione
dell'azione di rivalsa sui beni di rilevante valore economico,
suscettibili di vendita o liquidazione.
Art. 17 - Mancata
contribuzione economica dei familiari
La mancata contribuzione economica dei
familiari individuati nel presente regolamento alle spese di
ricovero comporta, nel caso di loro capacità economica,
l'attivazione delle azioni di rivalsa previste per legge.
TITOLO III - NORME
PARTICOLARI E FINALI
Art. 18 -
Situazioni di emergenza-urgenza
In casi eccezionali ed urgenti, come pure
quando una particolare situazione sociale e personale non trovi
piena corrispondenza con le previsioni del presente regolamento è
possibile disporre la presa in carico temporanea, anche prima di
aver compiuto l'istruttoria, o in attesa di definire l'importo
della compartecipazione alla spesa dei soggetti collegati, allo
scopo di preservare l'anziano da gravi pregiudizi alla propria
salute psico-fisica, fatti salvi gli obblighi dei soggetti tenuti
alla compartecipazione alla spesa.
Art. 19 - Uscita
dal carico
Qualora l'utente acquisisca a qualsiasi titolo
disponibilità economiche, o redditi, o altri beni di importo
sufficiente a provvedere autonomamente al pagamento delle rette, o
intervenga un altro soggetto a garantirne il pagamento, viene
disposta la cessazione della presa in carico, d'intesa con la
struttura ospitante.
Si mantiene comunque l'obbligo connesso al "domicilio di soccorso"
per eventuali, successive, modificazioni negative della situazione
economica.
Nel caso le predette disponibilità o risorse non siano sufficienti
a coprire i costi prevedibili in relazione alla durata media di
vita, gli stessi sono interamente utilizzati dall'assistito in
pagamento delle rette di ospitalità.
Art. 20 -
Donazione
Il cittadino può chiedere di effettuare una
donazione di beni al Comune con l'impegno di garantire il ricovero
in una struttura residenziale dal momento in cui se ne presenterà
la necessità o ne farà richiesta; il valore economico dei beni sarà
almeno pari alle spese prevedibili per il periodo che sarà
fissato dalla giunta comunale, o in mancanza, per anni dieci10.
Art. 21 - Privacy -
Diritti di accesso e partecipazione
In materia di diritti di riservatezza,
protezione dei dati personali e sensibili, di accesso agli atti e
di partecipazione al procedimento, si applicano le norme
previste in materia dalla legge e dai regolamenti comunali.
Art. 22 - Norma
transitoria
Fino a diversa determinazione della giunta
comunale, la compartecipazione alle spese da parte dei familiari e
dei soggetti collegati - in via di prima attuazione - è così
determinata:
a) l'utente utilizza prioritariamente i propri mezzi e le risorse economiche,
patrimoniali, reddituali e finanziarie per il pagamento delle spese
del ricovero;
b) nel caso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale di
godimento (anche in comunione e/o indivisi) su beni immobili, per
la presa in carico si attua il trasferimento a titolo
gratuitodei beni propri e/o dei relativi
diritti real al Comune (o su decisione del Comune alla
struttura ospitante), per costituire la provvista di
pagamento delle rette di ospitalità, cumulativamente a pensioni,
assegni, indennità, arretrati e conguagli e comunque ai
redditi percepiti in modo continuativo, con le modalità
previste all'art. 13);
c) I soggetti identificati agli artt. 11 e 12 - diversi dall'utente -
intervengono per la contribuzione alle spese di ricovero per la
quota non coperta dall'utente nel seguente ordine:
1. CComponenti il nucleo
familiare anagrafico e soggetti equiparati:
Si determina il valore del "minimo vitale" riferito al nucleo
familiare eccettuato l'utente, aumentato del 15%,20% quale "reddito garantito";
della parte eccedente si utilizza per la contribuzione alle spese
un importo pari al 20 % dei redditi continuativi derivanti da
lavoro, da pensione, di impresa e gli altri o da attività fiscalmente
equiparatie; i redditi derivanti da
capitali, gli eventuali risparmi, le attività finanziarie, le
rendite da beni immobili, sono considerati - ai fini della
contribuzione - nel limite del 30% della effettiva
consistenza
2. Altri soggetti:
a) i figli non conviventi sono tenuti a contribuire alle spese di
ricovero del familiare con le modalità sopra definite, ma con
aumento dell'importo del "minimo vitale" corrispondente al nucleo
familiare pari al del150%, a titolo di reddito
garantito;
b) b) gli altri
soggetti,, ascendenti in linea
retta, fratelli e sorelle,
generi e nuore, sono tenuti a contribuire solo in mancanza dei
figli ; per detti soggetti l'importo del reddito garantito è
pari al 250% del "minimo vitale" del
corrispondente al nucleo familiare;
c)il donatario è tenuto a contribuire come
previsto all'art. 437 del Codice civile.
Dalla quota di reddito considerata ai fini della contribuzione sono
detratti:
- il 50% della quota annua di ammortamento del mutuo contratto per
l'acquisto della casa di abitazione;
- il 50% del canone annuo di locazione, al netto di eventuali
contributi "socialiassistenziali" percepiti.
Non è dovuta contribuzione da parte di altri soggetti.
Redditi, attività finanziarie e patrimoniali sono accertati
mediante la dichiarazione sostitutiva unica.
NOTE:
Settore / Servizio responsabile: Settore
Servizi sociali - Casa
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale
n. 14 del 19.2.2007
Contenuto ultima modifica: - - -