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RICOVERO PERSONE ANZIANE Stampa

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COMUNE DI TREVISO
– REGOLAMENTI –

RICOVERO PERSONE ANZIANE

Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI – PRESA IN CARICO.. 1

Premessa. 1

Art. 1 - Contenuti del regolamento. 2

Art. 2 - Delimitazione e beneficiari dell'intervento assistenziale. 2

Art. 3 - Domanda e fasi del procedimento. 3

Art. 4 - Determinazione della situazione economica – Assistibilità del soggetto. 3

Art. 5 - Condizioni soggettive e fasi della presa in carico. 3

Art. 6 - Criteri ulteriori di selezione. 4

Art. 7 - Obbligazione alimentare. 4

Art. 8 - Centri di servizio; scelta della struttura. 4

Art. 9 - Convenzioni con i centri di servizio. 5

Art. 10 - Modalità dei ricoveri5

TITOLO II - PARTE ECONOMICA.. 5

Art. 11 - Individuazione delle categorie di obbligazioni5

Art. 12 - Soggetti implicati nel rapporto assistenziale. 6

Art. 13 - Beni dell'utente. 6

Art. 14 - Diritto di credito e rimborso; modifica degli importi7

Art. 15 - Prestazioni e reddito garantito. 7

Art. 16 - Attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni personali relitti7

Art. 17 - Mancata contribuzione economica dei familiari8

TITOLO III - NORME PARTICOLARI E FINALI8

Art. 18 - Situazioni di emergenza-urgenza. 8

Art. 19 - Uscita dal carico. 8

Art. 20 - Donazione. 8

Art. 21 - Privacy - Diritti di accesso e partecipazione. 8

Art. 22 - Norma transitoria. 8

NOTE:9

 

TITOLO.  I- PRINCIPI GENERALI – PRESA IN CARICO

°

Principi generali - Presa in carico

 

 

Premessa

Il Comune di Treviso promuove il benessere e la sicurezza della popolazione anziana, favorendo prioritariamente la permanenza nel proprio ambiente familiare mediante l'attivazione dei servizi domiciliari e degli interventi di sostegno temporanei o diurni negli appositi centri o servizi..
Quando non sussistano le condizioni necessarie per realizzare l'obiettivo sopra definito, a causa di problematiche di carattere psico-fisico-relazionalei e/o sanitarie che limitano in modo rilevante l'autonomia funzionale del soggetto, sono attuati gli interventi socio-assistenziali per l'inserimento e la permanenza in una struttura residenziale per anziani, disciplinati dal presente regolamento, in collaborazione con i servizi delle strutture sanitarie e residenziali operanti sul territorio.
Nel perseguimento delle sopra definite finalità, è sempre prioritariamente affermato il principio della solidarietà familiare: i familiari, conviventi e non, sono pertanto coinvolti prioritariamente nelle relazioni di aiuto ed assistenza dell'anziano, nei limiti delle relative capacità personali ed economiche.
Vengono altresì attivate le risorse del volontariato attraverso intese di collaborazione.
I procedimenti relativi al presente regolamento sono esperiti, gli atti ed i provvedimenti sono adottati secondo le competenze stabilite dal D. L.gs. n. 267/2000 e dalle altre leggi e regolamenti in materia.

 

 

Art. 1  -  Contenuti del regolamento

 

Il presente regolamento, in esplicazione dei principi stabiliti dalla L.egge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e delle altre disposizioni normative in materia:
a) definisce i presupposti, i requisiti e le soglie economiche di accesso e di "presa in carico socio-assistenziale" ai fini dell’integrazione delle rette di ricovero, a favore delle persone non autosufficienti che abbiano compiuto 65 anni di età, con accertato bisogno di ricovero in una struttura residenziale per anziani (centro di servizi);
b) definisce le interazioni con i servizi specialistici dell'A.U.S.S.L nei ricoveri di soggetti disabili, di età inferiore ai 65 anni, ai fini della eventuale compartecipazione economica dei familiari, con le modalità definite dal presente regolamento, ove applicabili;
c) applica criteri unificati di valutazione della situazione economica degli utenti e dei soggetti coinvolti, così come previsto dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 109, dal D. Lgs. 3.5.2000,n. 130, dai rispettivi regolamenti attuativi D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e 4.4.2001, n. 242, in relazione alle disposizioni della citata L. 328/2000;
d) individua i parametri economici e le soglie di accesso alle prestazioni;
e) determina gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, in relazione al disposto dell'art. 3 del D. Lgs. 130/2000;
f) identifica i soggetti coinvolti nel rapporto socio-assistenziale;
g) stabilisce i criteri e le modalità di calcolo dei contributi familiari.

Art. 2 - Delimitazione e beneficiari dell'intervento assistenziale

Beneficiano degli interventi economici di integrazione delle rette di ospitalità alberghiera nelle strutture residenziali per anziani, le persone residenti nel Comune di Treviso che hanno compiuto 65 anni di età, in condizioni di disagio psico-fisico-relazionale e socio-assistenziale riconosciuto attraverso gli accertamenti degli organi preposti.
Le procedure di attivazione dell'intervento assistenziale, di verifica delle condizioni soggettive, di inserimento nelle graduatorie e nelle strutture sono disciplinate dalle disposizioni normative in materia.
In casi in cui l'anziano autosufficiente, o parzialmente autosufficiente,  si trovi in una situazione di abbandono, emarginazione e privo di un’adeguata rete familiare e sociale con gravi rischi alla salute, è possibile disporre, in via derogatoria, su valutazione sociale e/o sanitaria, la presa in carico ai fini del ricovero, compatibilmente con le condizioni stabilite nel presente regolamento.
Gli interventi di integrazione delle rette a beneficio dei soggetti non autosufficienti si intendono riferiti alle quote di ospitalità alberghiera, mentre sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con i finanziamenti della Regione, gli importi corrispondenti alle quote di rilievo sanitario.
E' possibile disporre gli interventi di presa in carico anche in favore di persone che abbiano compiuto 60 anni di età nei casi di accertata non autonomia psico-fisica che non rientrano nelle funzioni proprie o delegate all'A.U.S.S.L..

Art. 3 - Domanda e fasi del procedimento

Il soggetto che richiede l'intervento assistenziale di integrazione delle rette di ricovero presenta domanda su apposito modello predisposto dall'Ente; la domanda può essere sottoscritta anche dal coniuge o dal figlio o, in mancanza, da altro soggetto munito di rappresentanza; nell’impossibilità di quanto precede, la domanda può essere attivata dall'operatore professionale del servizio sociale competente, fermo l'assenso, comunque espresso, del soggetto interessato.

Art. 4 - Determinazione della situazione economica – Assistibilità del soggetto

La situazione economico-reddituale dell’utente e dei soggetti collegati, individuati agli artt. 11 e 12 , ai fini di stabilire l'assistibilità del richiedente-utente, è accertata per mezzo dello  "indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e la "dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)", secondo la disciplina dei D.Lgs. 109/1988 e 130/2000 e relativi regolamenti di attuazione Dd.P.C.M. 221/1999 e 242/2001 che si intendono qui integralmente richiamati, ivi comprese le successive modifiche ed integrazioni, ancorché non espressamente indicate; dette previsioni normative sono da intendersi  integrate dalle disposizioni del presente regolamento.
La rispondenza da parte del richiedente e dei familiari alle soglie economiche I.S.E.E. stabilite per l'assistibilità, non determina automaticamente la "presa in carico", se non dopo il positivo espletamento delle altre fasi e valutazioni specificate all'articolo seguente e nelle altre parti del presente regolamento.

Art. 5 - Condizioni soggettive e fasi della presa in carico

La "presa in carico" dell'utente, ai fini dell'erogazione dell’intervento socio-assistenziale  di integrazione delle rette di ospitalità alberghiera e delle altre prestazioni o servizi correlati, è disposta secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, in presenza delle  seguenti condizioni:
a) domanda dell'interessato o di un familiare;
b) verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni di accesso alle prestazioni stabiliti dal presente regolamento;
c) accertato bisogno assistenziale dell'utente, correlato ad uno stato soggettivo di grave compromissione dell'autonomia personale, accertato tramite la "Unità valutativa multidimensionale" (U.V.M.D.) dell'A.U.S.S.L.;
d) verifica della situazione economica (I.S.E.E.) del soggetto che chiede la prestazione assistenziale e dei soggetti collegati;
e) rispondenza alle soglie economiche di assistibilità, stabilite annualmente dalla giunta comunale in relazione alle rette praticate dagli I.S.R.A.A. di Treviso e all’effettiva consistenza economico-reddituale del soggetto;
e) messa a disposizione dell'utente dei propri beni e delle proprie risorse economiche per le spese di ospitalità nella struttura residenziale;
f) insufficienza dei beni e delle risorse economiche alla copertura delle spese da parte dell'utente e dei soggetti coinvolti, come definiti dal presente regolamento;
g) provvedimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di integrazione retta e correlate.

Le soglie economiche di accesso alle prestazioni sono determinate annualmente con provvedimento deliberativo della giunta comunale, in misura non inferiore alle rette di ospitalità alberghiera dell'I.S.R.A.A. di Treviso per le specifiche tipologie di trattamento.

Art. 6 - Criteri ulteriori di selezione

Per l’identificazione dei soggetti che possono beneficiare delle prestazioni socio assistenziali di integrazione delle rette di ricovero, data la valenza prettamente socio-assistenziale degli interventi,  si considerano, quali criteri di ulteriore selezione del beneficiario, ex art 3 del  D. Lgs 130/2000, in via combinata fra loro, anche ai fini della priorità di inserimento:
a) le condizioni di decadimento psico-fisico-relazionale accertate dalla U.V.M.D. che determinano la perdita di autonomia personale;
b) la carenza oggettiva di risorse della rete familiare e socio-relazionale di riferimento.
Sono applicate le specifiche norme stabilite in favore dei soggetti con handicap ed ultrasessantacinquenni privi di autonomia, in conformità al disposto dell'art. 3, 2-ter, del D. Lgs. 130/2000, con specifico riguardo all'accertamento della situazione economica degli stessi.

Art. 7 - Obbligazione alimentare

Per la definizione degli aspetti economici sono applicate, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni del Codice civile, art. 433 e seguenti, in materia di obbligo dei familiari alla prestazione alimentare a favore del congiunto in stato di bisogno; nei casi di non partecipazione spontanea, l’ente erogatore agisce in rivalsa per il recupero delle spese definite "di spedalità”, in conformità a quanto prevede la L. 1580/1931 e le altre disposizioni normative, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale in materia.
Per una migliore tutela dei soggetti anziani in condizioni di debolezza o fragilità, l'ente promuove altresì misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, quali la nomina di un tutore o curatore o amministratore di sostegno.

Art. 8 - Centri di servizio; scelta della struttura

L’accoglienza residenziale degli utenti assistiti si attua in relazione alle accertate condizioni psico-fisiche-relazionali nelle strutture residenziali che siano in possesso dei requisiti di esercizio stabiliti dalla legislazione regionale in materia, nei posti assistiti dalle quote di rilievo sanitario assegnate dalla Regione Veneto.
L’utente ha diritto di scelta rispetto alla struttura ove chiedere l’accoglienza, nei limiti dei parametri di spesa annua stabiliti in via generale dall'ente.
L’ingresso nella struttura prescelta si realizza attraverso la graduatoria unica di residenzialità presso la A.U.S.S.L. e la disponibilità del posto nella struttura, nei tempi necessari all'espletamento delle istruttorie, o nei casi di urgenza, come prevede l'art. 18.

Art. 9 - Convenzioni con i centri di servizio

Per realizzare le migliori condizioni di accoglienza, l'ente promuove la stipula di convenzioni con gli enti o strutture di accoglienza, atte a disciplinare i diversi aspetti sociali, assistenziali, relazionali ed economici con l’utente e il Comune.
In ogni caso lo svolgersi dell’esistenza degli anziani presso le strutture potrà essere monitorato dal servizio sociale comunale in collaborazione con le direzioni e il personale specialistico delle stesse e delle A.U.S.S.L..

Art. 10 - Modalità dei ricoveri

La presa in carico e l'accoglienza nei centri di servizio possono essere disposte in via definitiva o temporanea, in relazione alle necessità psico-fisiche dell'anziano, valutate dai competenti organi sopra indicati, o per particolari situazioni economiche e di salute.

TITOLO II - PARTE ECONOMICA

Art. 11 - Individuazione delle categorie di obbligazioni

Per la determinazione delle relazioni economiche presupposte e derivanti dalla presa in carico si individuano:
a) un'obbligazione principale ed autonoma facente capo al richiedente quale fruitore in proprio dell'accoglienza nella struttura residenziale, ai familiari componenti il nucleo anagrafico e agli altri soggetti a carico identificati all'art 2 del D. Lgs. 130/2000: il soggetto fruitore utilizza tutti i suoi beni al fine di sostenere le spese di ricovero, eccettuata la quota che costituisce il "reddito garantito" del coniuge convivente o vincolata con provvedimento giudiziale per le finalità previste per legge; nella quantificazione dell'obbligazione confluiscono anche i redditi e le risorse economico-finanziarie dei componenti il nucleo familiare anagrafico e degli altri soggetti secondo le norme sopra individuate che disciplinano l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
b) un'obbligazione sussidiaria facente capo ai "soggetti collegati”, individuati in aderenza all'elencazione dell'art. 433 del Codice civile, che consiste nell’assunzione di una parte del costo del ricovero, in proporzione alla prossimità e intensità del vincolo familiare o affettivo, o di gratitudine verso l’utente, fermo restando il diritto alla conservazione di sufficienti mezzi economici per i bisogni familiari;La Giunta comunale determina il valore economico delle risorse necessarie ad assicurare gli obblighi sopra individuati;
c) un'obbligazione residuale facente capo all’ente erogatore del contributo economico integrativo: l’ente interviene per la parte della retta di ospitalità alberghiera non coperta dalle risorse economiche dei soggetti sopra considerati, fermo restando nei confronti dell'utente, dei componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente la prestazione assistenziale e degli altri "soggetti collegati" all'utente in virtù di vincoli di solidarietà familiare.
La giunta comunale determina il valore economico delle risorse necessarie ad assicurare gli obblighi sopra individuati.
Gli importi della compartecipazione alla spesa sono determinati in via provvisoria in conformità alla norma transitoria di cui all'art. 22.

Art. 12 - Soggetti implicati nel rapporto assistenziale

Per quanto specificato al precedente art. 11, i  soggetti implicati nel rapporto assistenziale agli effetti del presente regolamento sono:
a) l'utente;
b) i componenti il nucleo familiare anagrafico (n.f.a.) del richiedente la prestazione assistenziale;
c) gli altri soggetti “collegati” all’utente in virtù di vincoli familiari, prioritariamente i figli non conviventi;
d) la struttura di accoglienza.

Art. 13 - Beni dell'utente

Nel caso in cui risultino superati i limiti economici stabiliti, accertati tramiteper l'I.S.E.E, ma il soggetto abbia la disponibilità di risorse economiche non sufficienti a garantire la copertura delle rette per un periodo sufficiente in relazione all'aspettativa statistica media di vita, la presa in carico può comunque essere disposta, su domanda, alle seguenti condizioni:
a) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente pro-quota indivisa) della casa di abitazione: il richiedente trasferisce all'ente, a titolo non oneroso, la proprietà o l'usufrutto dell'immobile; il valore del bene è utilizzato, anche figurativamente, per il pagamento delle rette, cumulato con gli altri redditi,  fino ad estinzione dell'importo economico corrispondente; l'ente può convenire con la struttura residenziale il trasferimento del bene direttamente alla stessa con scomputo progressivo del valore economico per il pagamento delle rette dovute. In questi casi il coniuge non separato il coniuge non separato, anziano di età secondo la definizione del presente regolamento, previa domanda da presentare entro tre mesi dal ricovero, conserverà il diritto di abitazione,ex art. 1022 del Codice civile, per tutta la durata della sua vita; ed i familiari conviventi, su loro domanda da presentare entro tre mesi  da quella del richiedente, avranno diritto di abitazione, ex art. 1022 del Codice civile, per la durata di vita dell'utente e, successivamente, comunque per almeno altri quattro anni, salvo un’eventuale proroga nei casi di forza maggiore, 10 anni, verso verso ilpagamento di un corrispettivo calcolato secondo la disciplina delle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle spese ed oneri afferenti l'utilizzo dell'immobile, secondo la disciplina delle locazioni;
b) utente proprietario o usufruttuario (eventualmente proo quota indivisa) di terreni e/o fabbricati : l'utente trasferisce all'ente, a titolo non oneroso, la proprietà o l'usufrutto dei beni e il ricavato o il corrispondente valore economico è utilizzato, fino ad estinzione, congiuntamente agli altri redditi, in pagamento delle rette;
c) utente proprietario di somme di danaro, risparmi, depositi, titoli di credito, altre attività finanziarie e patrimoniali: i beni vengono conferiti all'ente in pagamento anticipato delle rette dovute, fino ad estinzione.
Esaurito il valore economico dei beni, l'ente interviene per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di integrazione delle rette.
I contratti relativi ai negozi sopra indicati hanno natura aleatoria, di tal che lL'estinzione o la cessazione anticipata del rapporto assistenziale non comportano la restituzione del valore residuo del bene all'utente o ai successori mortis causa, detratte le spese, gli oneri,i costi comunqiue sostenuti o dovuti dall'ente per la gestione, l'alienbazione o la conservazione del bene stesso.nel caso di uscita definitiva dal carico per raggiunta autonomia economica dell'assistito i beni incamerati o il valore corrispondente vengono restituiti, detratte le spese e i costi sostenuti dall'Ente.
L’accoglimento della domanda è subordinato alla valutazione della convenienza economica, gestionale e amministrativa per l'ente.

Art. 14 - Diritto di credito e rimborso; modifica degli importi

L’intervento economico del Comune verso l'assistito costituisce a favore dell'ente un diritto di credito per il rimborso delle spese anticipate ed effettuate in conseguenza del rapporto assistenziale.
Nel caso di sopravvenienza o diminuzione in capo all’utente e ai soggetti collegati di proventi o risorse economiche o finanziarie, l'intervento economico comunale viene rideterminato.

Art. 15 - Prestazioni e reddito garantito

Nelle relazioni assistenziali che si instaurano fra assistito - struttura di accoglienza - Comune - altri soggetti sono garantiti:
1. alla struttura ospitante, la copertura integrale dei costi di ricovero;
2. all’utente, durante il ricovero:
a) l'ospitalità alberghiera e i servizi correlati alle condizioni psico-fisiche dell'anziano;
b) un sussidio mensile per le  piccole  spese individuali personali determinato annualmente dalla giunta comunale in misura non inferiore al 20 per cento dell'assegno sociale;
c) l’erogazione di un contributo economico straordinario per necessità gravi ed indispensabili riferite ai bisogni primari dell'utente;
d) il pagamento delle spese funebri nei limiti dell'importo stabilito dalla giunta comunale, qualora non vi siano familiari o gli stessi non siano in grado di farsene carico;
3. ai componenti il nucleo familiare anagrafico:
a) il mantenimento di una quota di reddito per raggiungere un importo non inferiore al corrispondente valore dell'integrazione al "minimo vitale";
b) il diritto di abitazione ex art. 1022 del Codice civile nella casa di proprietà dell'assistito, come previsto all'art. 13;
4. ai soggetti collegati, definiti agli artt. 11 e 12 , una contribuzione proporzionata al vincolo di vicinanza secondo le gradualità stabilite dall'art. 433 del Codice civile, in relazione alle necessità ed esigenze familiari del nucleo di appartenenza; la compartecipazione alla spesa è determinata in conformità alla norma transitoria di cui all'art 22.
La giunta comunale, decorsi 12 mesi, ridefinisce i parametri economici delle compartecipazioni di cui alla tabella allegata (all. 1) sulla base della sperimentazione avvenuta, tenuto conto dei criteri che  precedono.

Art. 16 - Attivazione delega alla riscossione delle pensioni; somme e beni personali relitti

Per regolare in modo puntuale i rapporti economici con la struttura ospitante, l'utente titolare di pensioni conferisce mandato all'incasso al Comune di Treviso o, su indicazione dell'ente, alla struttura ospitante; conferisce inoltre assegni economici, indennità, rendite, vitalizi, arretrati e conguagli erogati.
Al decesso dell'utente o alla cessazione del rapporto assistenziale, gli eventuali residui di somme non utilizzate rimasti nella effettiva disponibilità dell'ente vanno a rimborso di quanto anticipato dallo stesso; gli effetti personali e gli altri beni vengono devoluti agli eredi secondo le disposizioni del codice civile in materia di successione, salva la eventuale proposizione dell'azione di rivalsa sui beni di rilevante valore economico, suscettibili di vendita o liquidazione.

Art. 17 - Mancata contribuzione economica dei familiari

La mancata contribuzione economica dei familiari individuati nel presente regolamento alle spese di ricovero comporta, nel caso di loro capacità economica, l'attivazione delle azioni di rivalsa previste per legge.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI E FINALI

Art. 18 - Situazioni di emergenza-urgenza

In casi eccezionali ed urgenti, come pure quando una particolare situazione sociale e personale non trovi piena corrispondenza con le previsioni del presente regolamento è possibile disporre la presa in carico temporanea, anche prima di aver compiuto l'istruttoria, o in attesa di definire l'importo della compartecipazione alla spesa dei soggetti collegati, allo scopo di preservare l'anziano da gravi pregiudizi alla propria salute psico-fisica, fatti salvi gli obblighi dei soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa.

Art. 19 - Uscita dal carico

Qualora l'utente acquisisca a qualsiasi titolo disponibilità economiche, o redditi, o altri beni di importo sufficiente a provvedere autonomamente al pagamento delle rette, o intervenga un altro soggetto a garantirne il pagamento, viene disposta la cessazione della presa in carico, d'intesa con la struttura ospitante.
Si mantiene comunque l'obbligo connesso al "domicilio di soccorso" per eventuali, successive, modificazioni negative della situazione economica.
Nel caso le predette disponibilità o risorse non siano sufficienti a coprire i costi prevedibili in relazione alla durata media di vita, gli stessi sono interamente utilizzati dall'assistito in pagamento delle rette di ospitalità.

Art. 20 - Donazione

Il cittadino può chiedere di effettuare una donazione di beni al Comune con l'impegno di garantire il ricovero in una struttura residenziale dal momento in cui se ne presenterà la necessità o ne farà richiesta; il valore economico dei beni sarà almeno pari alle spese prevedibili  per il periodo che sarà fissato dalla giunta comunale, o in mancanza, per anni dieci10.

Art. 21 - Privacy - Diritti di accesso e partecipazione

In materia di diritti di riservatezza, protezione dei dati personali e sensibili, di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento,  si applicano le norme previste in materia dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 22 - Norma transitoria

Fino a diversa determinazione della giunta comunale, la compartecipazione alle spese da parte dei familiari e dei soggetti collegati - in via di prima attuazione - è così determinata:
a) l'utente utilizza prioritariamente i propri mezzi e le risorse economiche, patrimoniali, reddituali e finanziarie per il pagamento delle spese del ricovero;
b) nel caso di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale di godimento (anche in comunione e/o indivisi) su beni immobili, per la presa in carico si attua il trasferimento a titolo gratuitodei beni propri e/o dei relativi diritti real al Comune (o su decisione del Comune alla struttura ospitante), per costituire la provvista di pagamento delle rette di ospitalità, cumulativamente a pensioni, assegni, indennità, arretrati e conguagli e comunque ai redditi  percepiti in modo continuativo, con le modalità previste all'art. 13);
c) I soggetti identificati agli artt. 11 e 12  - diversi dall'utente - intervengono per la contribuzione alle spese di ricovero per la quota non coperta dall'utente nel seguente ordine:
1. CComponenti il nucleo familiare anagrafico e soggetti equiparati:
Si determina il valore del "minimo vitale" riferito al nucleo familiare eccettuato l'utente, aumentato del 15%,20% quale "reddito garantito"; della parte eccedente si utilizza per la contribuzione alle spese un importo pari al 20 % dei redditi continuativi derivanti da lavoro, da pensione, di impresa e gli altri o da attività fiscalmente equiparatie; i redditi derivanti da capitali, gli eventuali risparmi, le attività finanziarie, le rendite da beni immobili, sono considerati - ai fini della contribuzione - nel limite del 30% della effettiva consistenza
2. Altri soggetti:
a) i figli non conviventi sono tenuti a contribuire alle spese di ricovero del familiare con le modalità sopra definite, ma con aumento dell'importo del "minimo vitale" corrispondente al nucleo familiare pari al del150%, a titolo di reddito garantito;
b) b) gli altri soggetti,, ascendenti in linea retta,  fratelli e sorelle, generi e nuore, sono tenuti a contribuire solo in mancanza dei figli ; per detti soggetti  l'importo del reddito garantito è pari al 250% del "minimo vitale" del corrispondente al nucleo familiare;
c)il donatario è tenuto a contribuire come previsto all'art. 437 del Codice civile.
Dalla quota di reddito considerata ai fini della contribuzione sono detratti:
- il 50% della quota annua di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione;
- il 50% del canone annuo di locazione, al netto di eventuali contributi "socialiassistenziali" percepiti.
Non è dovuta contribuzione da parte di altri soggetti.
Redditi, attività finanziarie e patrimoniali sono accertati mediante la dichiarazione sostitutiva unica.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Servizi sociali - Casa
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 19.2.2007
Contenuto ultima modifica: - - -

Ultimo aggiornamento ( giovedì 30 agosto 2007 12:37 )
 
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