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COMUNE DI TREVISO
STATUTO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI3
Art. 1 - Comunità di Treviso: elementi costitutivi
e caratteri3
Art. 2 - Comune e sua autonomia
istituzionale.
4
Art. 3 - Rapporti del Comune con le altre
istituzioni pubbliche.
4
Art. 4 - Treviso, Regione e sistema metropolitano
veneto.
4
Art. 5 - Sede del Comune e segni
distintivi5
Art. 6 - Onorificenze.
5
Art. 7 - Potestà regolamentare.
5
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE.
5
CAPO I - ORDINAMENTO..
5
Art. 8 - Norme generali5
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE.
6
Art. 9 - Competenze e norme generali di
funzionamento.
6
Art. 10 - Iniziativa e deliberazione delle
proposte.
6
Art. 11 - Presidenza del consiglio
comunale.
6
Art. 12 - Nomine di rappresentanti6
Art. 13 - Linee programmatiche di
mandato.
7
Art. 14 - Prerogative e compiti dei consiglieri
comunali7
Art. 15 - Gruppi consiliari, conferenza dei
capigruppo e commissioni consiliari8
CAPO III - SINDACO..
8
Art. 16 - Sindaco.
8
Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza.
9
Art. 18 - Attribuzioni di
organizzazione.
9
Art. 19 - Vicesindaco.
9
Art. 20 - Impedimento permanente del
sindaco.
9
CAPO IV - GIUNTA COMUNALE.
10
Art. 21 - Attribuzioni10
Art. 22 - Composizione.
10
Art. 23 - Nomina.
10
Art. 24 - Funzionamento della giunta.
10
CAPO V - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO
COMUNALE.
11
Art. 25 - Articolazione territoriale.
Principi11
Art. 26 - Funzioni11
Art. 27 - Organi della circoscrizione.
12
Art. 28 - Scioglimento del consiglio di
circoscrizione.
12
TITOLO III - UFFICI E PERSONALE.
13
Art. 29 - Principi organizzativi13
Art. 30 - Personale.
13
Art. 31 - Direzione generale.
13
Art. 32 - Segretario generale e vicesegretario
generale.
13
Art. 33 - Dirigenti14
Art. 34 - Incarichi dirigenziali e di alta
specializzazione.
14
TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI14
CAPO I - COMPETENZE DEL COMUNE.
14
Art. 35 - Modalità di gestione.
14
CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
COMUNALI14
Art. 36 - Aziende speciali e
istituzioni14
Art. 37 - Società di capitali15
Art. 38 - Incompatibilità e
ineleggibilità.
16
TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE.
16
CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI16
Art. 39 - Convenzioni16
Art. 40 - Consorzi16
CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA..
17
Art. 41 - Accordi di programma.
17
TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E
CONTABILITA'17
CAPO I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA..
17
Art. 42 - Programmazione di bilancio, delle opere
pubbliche e degli investimenti17
CAPO II - AUTONOMIA FINANZIARIA..
17
Art. 43 - Risorse per la gestione
corrente.
17
Art. 44 - Risorse per gli investimenti18
CAPO III - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO..
18
Art. 45 - Gestione del patrimonio.
18
CAPO IV - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E
RENDICONTO DELLA GESTIONE.
18
Art. 46 - Collegio dei revisori dei
conti18
Art. 47 - Funzioni del collegio dei
revisori19
Art. 48 - Rendiconto della gestione.
19
CAPO V - CONTROLLO DELLA GESTIONE.
19
Art. 49 - Finalità.
19
CAPO VI - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE.
19
Art. 50 - Tesoreria e riscossione delle
entrate.
19
TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE.
19
CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
19
Art. 51 - Partecipazione dei cittadini
all'amministrazione.
19
Art. 52 - Partecipazione delle libere forme
associative.
20
Art. 53 - Partecipazione dei singoli
cittadini20
CAPO II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E
REFERENDUM..
20
Art. 54 - Consultazione popolare.
20
Art. 55 - Referendum..
21
CAPO III - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO..
21
Art. 56 - Partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo.
21
CAPO IV - DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL
CITTADINO..
21
Art. 57 - Pubblicità degli atti e delle
informazioni21
Art. 58 - Diritto di accesso agli atti
amministrativi, alle strutture e ai servizi21
TITOLO VIII - DIFENSORE CIVICO E TUTORE DEI
MINORI22
Art. 59 - Difensore civico.
22
Art. 60 - Tutore dei minori22
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE.
22
Art. 61 - Sanzioni amministrative.
22
Art. 62 - Rimozione delle cause di
incompatibilità.
23
Art. 63 - Regolamenti23
NOTE:23
TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 - Comunità
di Treviso: elementi costitutivi e caratteri
Treviso, città martire nei due conflitti
mondiali e decorata di medaglia d’oro al valor militare per il
ruolo svolto durante la Resistenza, rinnovando la millenaria
tradizione di libertà che si è espressa nella forma dei liberi
comuni e nell’aggregazione alla Repubblica di Venezia, assume come
valori fondamentali i principi della Costituzione
repubblicana.
Il Comune di Treviso ispira la propria azione ai supremi principi
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della giustizia
e della solidarietà e persegue il bene dei propri cittadini senza
discriminazioni politiche, religiose, razziali,
etnico-linguistiche, sessuali, sociali.
E’ custode dei valori culturali e delle tradizioni democratiche
che, dall’età comunale al Risorgimento e alla Resistenza, hanno
improntato la storia della propria gente fino ai giorni
nostri.
Esercita le proprie funzioni favorendo la più ampia partecipazione
alla formazione delle scelte e per l'attuazione di queste;
interagisce e coopera in termini di sussidiarietà con la Regione,
la Provincia e lo Stato, tenendo fermi i principi della Carta
europea delle libertà locali e della Carta europea dell'autonomia
locale; considera, inoltre, l’autonomia e il federalismo come
valori inalienabili e principi ispiratori del rapporto tra tutte le
comunità istituzionali.
La città di Treviso, consapevole della propria identità locale che
vive nell’immaginario, nella storia, nel paesaggio, nella cultura,
nelle tradizioni e nella lingua locale, afferma il senso di
appartenenza alla propria comunità locale e nazionale, fatto che
non implica esclusione e separazione ma è da ritenersi tappa di un
processo di identificazione personale e collettiva indispensabile a
saper vivere altre appartenenze culturali e a sentirsi parte della
comunità internazionale. Promuove la solidarietà delle comunità
locali, in particolare verso le fasce di popolazione più
svantaggiate, con particolare riguardo alle persone disabili,
valorizzando il volontariato e la cooperazione.
Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per
gli uomini e lo sviluppo culturale, garantendo la qualità della
vita.
Il Comune considera il proprio territorio risorsa preziosa e bene
irrinunciabile, perché depositario dei segni della cultura, della
storia, dell’identità e del sistema di valori specifici della
comunità trevigiana. Coerentemente alla propria adesione alla Carta
di Aalborg, pertanto, il Comune si obbliga ad operare secondo il
principio dello sviluppo sostenibile, volto ad assicurare uguali
potenzialità di crescita del benessere dei cittadini, nel rispetto
dei diritti delle generazioni, presenti e future, a fruire delle
risorse territoriali, paesaggistiche ed ambientali disponibili, con
particolare riguardo per quelle irriproducibili o riproducibili a
lungo termine ed a costi elevati. In tal senso il Comune si
impegna:
- a salvaguardare le peculiarità naturali e culturali del
territorio, allo scopo di proteggere i beni monumentali,
architettonici, paesaggistici, storico-archeologici che esso
racchiude;
- a tutelare le identità storico-culturali e i caratteri specifici
del paesaggio urbano ed extraurbano per la riqualificazione degli
insediamenti storici ed il recupero del patrimonio edilizio ed
ambientale, nonché il miglioramento della qualità delle aree già
urbanizzate;
- a prevenire e a ridurre i rischi connessi all’uso del territorio,
al fine di garantire la sicurezza degli abitati e la difesa
idrogeologica del suolo.
Informa i cittadini sulla propria attività, favorisce il
coinvolgimento sulle relative iniziative e fornisce le notizie
utili alla più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo
interno gli strumenti necessari.
Il Comune attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di
arricchimento della persona e la riconosce come fattore di
potenziamento della conoscenza critica della realtà, in grado di
accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun
individuo. Pertanto, il Comune si impegna a garantire tutte le
condizioni perché i cittadini possano esprimere quella cultura sia
naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio
più rilevante della propria comunità.
Art. 2 - Comune e
sua autonomia istituzionale
Il Comune di Treviso rappresenta la propria
comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
Il Comune esprime la propria autonomia normativa, amministrativa e
finanziaria con le norme del presente statuto e dei
regolamenti.
Il Comune inoltre assume ed esercita, sulla base di regole e atti
di autonomia, anche compiti che non sono espressamente attribuiti
dall'ordinamento vigente ad altri soggetti secondo il principio di
sussidiarietà.
Art. 3 - Rapporti
del Comune con le altre istituzioni pubbliche
Treviso valorizza la propria autonomia ed il
proprio ruolo di capoluogo perseguendo la realizzazione del
principio di sussidiarietà con le altre istituzioni, nel rispetto
di un metodo programmatorio, che sia in grado di rendere più
efficace e integrata l'azione di rispettiva competenza e applicando
comunque il principio di cooperazione quale criterio ispiratore dei
rapporti con i comuni contermini, le province, le regioni e lo
Stato.
A tal fine Treviso, quando vi siano interessi comuni da perseguire
in collaborazione con altri enti o vi sia la possibilità di una
gestione associata più efficiente di funzioni e servizi di
competenza comunale, esercita di norma la propria autonomia
organizzativa ricercando intese, anche di carattere permanente, con
gli altri enti interessati; tali intese vengono realizzate con
l’utilizzo e la valorizzazione, in rapporto alle specifiche
esigenze da soddisfare, degli strumenti di amministrazione
consensuale (convenzioni, accordi di programma, conferenze di
servizio) e con la predisposizione di apposite strutture di
gestione associata e ricorrendo eventualmente ad accordi per la
delega di funzioni o per la messa a disposizione di proprie
strutture tecniche ed operative.
Art. 4 - Treviso,
Regione e sistema metropolitano veneto
Treviso, oltre ad essere componente essenziale
del sistema metropolitano veneto centro-orientale a carattere
policentrico, rivendica e ribadisce l’appartenenza alla comunità
veneta, della quale la Regione è espressione istituzionale con
compiti di coordinamento della convivenza e dello sviluppo delle
varie realtà infraregionali. In questa prospettiva Treviso va
considerata necessario interlocutore della Regione, nell'ambito di
rapporti basati su procedure di programmazione, che assicurino
scelte concertate dello sviluppo socio-economico e territoriale
regionale. Inoltre Treviso ha come scopi la promozione e il
consolidamento, nel contesto regionale, dei rapporti con le altre
componenti del sistema metropolitano del Veneto, mirando a
realizzare e rafforzare il coordinamento e l'integrazione delle
rispettive vocazioni di sviluppo e orientando a tal fine i propri
atti di indirizzo, i programmi e gli strumenti urbanistici.
Art. 5 - Sede del
Comune e segni distintivi
La sede del Comune è il palazzo di Ca’ Sugana,
sito in Treviso, dove si trova l'ufficio del sindaco.
Il Palazzo dei Trecento è sede del consiglio comunale, che ivi si
aduna, salvo casi eccezionali.
Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il sigillo e
il vessillo, da esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, di dimensioni e foggia come in uso.
Lo stemma è costituito da “uno scudo di rosso alla croce d’argento
accantonata in capo da due stelle del secondo, di otto raggi,
circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro
dai colori nazionali”.
Il sigillo è di forma rotonda con insculta la città turrita e nel
mezzo l’iscrizione Tarvisium e all’intorno le parole “Monti musoni,
ponto, dominorque Naoni”.
Il vessillo è in foggia di bandiera dai colori bianco-azzurro e
caricato dello stemma al centro.
Le modalità d'uso e la riproduzione di tali simboli sono soggetti
ad autorizzazione comunale, secondo disciplina contenuta in
apposito regolamento.
Tutti i consiglieri comunali sono dotati di fascia con i colori e
lo stemma del Comune da indossare in occasione di cerimonie e
manifestazioni in forma di rappresentanza ufficiale.
Art. 6 -
Onorificenze
Il consiglio comunale può istituire
onorificenze a favore di persone, enti ed associazioni che si sono
particolarmente distinte per il loro operato.
L'onorificenza è conferita dal sindaco, secondo le modalità
stabilite da apposito regolamento.
Art. 7 - Potestà
regolamentare
La potestà regolamentare è esercitata dal
consiglio comunale, nelle materie di competenza istituzionale, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dalla legge e
dallo statuto.
I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune, salvo
diversa disposizione.
TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE
CAPO I -
ORDINAMENTO
Art. 8 - Norme
generali
Sono organi di governo del Comune di Treviso
il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.
Gli organi cooperano tra loro in funzione del miglior governo del
Comune, nel perseguimento dell’interesse della comunità
trevigiana.
CAPO II - CONSIGLIO
COMUNALE
Art. 9 - Competenze
e norme generali di funzionamento
Il consiglio comunale, nella propria autonomia
funzionale e organizzativa, determina l’indirizzo
politico-amministrativo, esercita le proprie competenze in materia
di programmazione generale e di controllo dell’attività di governo
e adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.
Il consiglio dispone di proprie strutture, risorse e di un proprio
ufficio, denominato “Servizio di staff del consiglio comunale”, al
fine di coadiuvarlo nell’esercitare le proprie competenze, secondo
modalità stabilite dal regolamento.
Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi
consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari
permanenti.
Il regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri,
disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio e
delle commissioni consiliari, nonché le attribuzioni di queste
ultime, della conferenza dei capigruppo e del presidente del
consiglio.
Art. 10 -
Iniziativa e deliberazione delle proposte
L'iniziativa delle proposte da sottoporre
all’esame del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco e
ai singoli consiglieri con le modalità stabilite dal
regolamento.
Il consiglio comunale può affidare alle commissioni consiliari
iniziative di deliberazione in sede redigente. Il regolamento
disciplina le forme di discussione ed approvazione.
Art. 11 -
Presidenza del consiglio comunale
Nella sua prima seduta il consiglio comunale,
dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio
seno, di un presidente e di due vicepresidenti; la votazione per il
presidente e quella per i due vicepresidenti avvengono a scrutinio
segreto e con voto limitato ad uno.
Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell’assemblea.
Se dopo due scrutini successivi nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea.
Ciascun consigliere può scrivere nella scheda un solo nominativo.
Gli eletti durano in carica per tutta la durata del mandato
consiliare, salvo dimissioni, impedimento permanente o revoca
Art. 12 - Nomine di
rappresentanti
Il consiglio comunale provvede, nei casi
espressamente previsti dalla legge e sulla base di indirizzi
programmatici, alla nomina, designazione e revoca dei propri
rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni
operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o
controllati.
Le nomine avvengono garantendo la rappresentanza della minoranza.
Le specificazioni sulle modalità di voto sono stabilite dal
regolamento.
Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o
commissione, debba far parte un consigliere comunale, questi è
sempre nominato o designato dal consiglio.
Art. 13 - Linee
programmatiche di mandato
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti
dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte
del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato
politico-amministrativo.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire
nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal
regolamento del consiglio comunale.
Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il
consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da
parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del
consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del
mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee
programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che
dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta
all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato
di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto
documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame
del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 14 -
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
I consiglieri comunali rappresentano l’intera
comunità e a questa costantemente rispondono. Sono responsabili dei
voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
Esercitano compiti di indirizzo e di controllo sulla giunta e
sull'amministrazione con gli strumenti di cui al successivo terzo
comma. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto. Ogni
consigliere comunale, con la procedura e le garanzie di presa in
considerazione o di risposta stabilite dal regolamento, ha diritto
di:
- esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti
sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
- presentare all’esame del consiglio interrogazioni, ordini del
giorno, mozioni e proposte di risoluzioni e deliberazioni.
Ogni consigliere comunale ha diritto di accesso, di visione e di
rilascio in copia di qualsiasi atto o documento amministrativo
inerente l'esercizio del proprio mandato, con le modalità indicate
dal regolamento.
I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre
sedute consecutive decadono dalla carica. La proposta di decadenza
è formulata d’ufficio dal presidente del consiglio ed è notificata
all’interessato il quale ha dieci giorni di tempo per presentare
osservazioni e giustificazioni per iscritto. La decadenza è
pronunciata dal consiglio il quale decide sulle osservazioni e
giustificazioni dell’interessato e procede immediatamente alla
surroga che ha immediata efficacia.
I consiglieri comunali hanno il diritto a percepire un gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle
commissioni così come previsto dalla legislazione vigente. Tale
gettone, a richiesta degli interessati, può essere trasformato in
indennità di funzione.
Art. 15 - Gruppi
consiliari, conferenza dei capigruppo e commissioni
consiliari
Tutti i consiglieri devono appartenere ad un
gruppo consiliare. E' ammessa anche la costituzione di un gruppo
misto.
Il consiglio comunale si avvale per l’espletamento di compiti
istruttori, di studio o di indagine di commissioni permanenti
(statuto e regolamento, territorio, lavori pubblici, sviluppo
economico e servizi socio-culturali), speciali, straordinarie, di
controllo, di garanzia, di indagine e per le pari
opportunità.
La presidenza delle commissioni di controllo, di garanzia e di
indagine spetta alle minoranze.
Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, il
funzionamento e le attribuzioni dei gruppi consiliari, della
conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
CAPO III -
SINDACO
Art. 16 -
Sindaco
Il sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo
responsabile dell’ente, sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce
direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai
dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali,
nonché sull’esecuzione degli atti.
Il sindaco sovrintende all’espletamento delle funzioni regionali
attribuite al Comune ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza
e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente statuto e dai regolamenti attribuzioni, quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all’ufficio. In particolare:
- verifica lo stato di attuazione del documento programmatico e dei
programmi approvati dal consiglio comunale adottando gli strumenti
opportuni;
- conferisce la procura alle liti previa deliberazione della giunta
comunale;
- informa la popolazione di situazioni di pericolo o comunque
connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi
tecnici individuati nei piani provinciali di protezione civile e
raccordandosi con i competenti organi statali, regionali e
provinciali nonché con le associazioni di volontariato;
- ha la rappresentanza istituzionale e legale dell’ente;
- può delegare mediante atto scritto le sue funzioni o parte di
esse, riferite a materie omogenee, ai singoli assessori o
consiglieri. Il conferimento delle deleghe viene comunicato al
consiglio;
- assicura l'unità dell'azione politico‑amministrativa del Comune,
coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori e viene da
questi ultimi informato di ogni iniziativa che influisce su tale
azione;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- può delegare, salve le ipotesi escluse dalla legge, al segretario
generale, al direttore generale, se nominato, o ai dirigenti
ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti,
impartendo contestualmente le necessarie direttive.
Art. 17 -
Attribuzioni di vigilanza
Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e
servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti
all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e
promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del
direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative
sull’intera attività del Comune.
Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli
indirizzi deliberati dal consiglio comunale e in coerenza con gli
obiettivi espressi dalla giunta.
Art. 18 -
Attribuzioni di organizzazione
Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni
di organizzazione, propone gli argomenti da trattare in giunta, ne
dispone la convocazione e la presiede.
Art. 19 -
Vicesindaco
Il vicesindaco viene nominato dal sindaco tra
gli assessori e ha la delega generale per l’esercizio di tutte le
funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo. In caso di assenza o impedimento del sindaco e del
vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco secondo
l’ordine di anzianità in relazione all’età.
Art. 20 -
Impedimento permanente del sindaco
L’impedimento permanente del sindaco viene
accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio
comunale con voto limitato a uno e composta da soggetti estranei al
consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo
dell’impedimento.
La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal
presidente del consiglio che vi provvede di intesa con i capigruppo
consiliari.
La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, comunica per
iscritto al presidente del consiglio l’esito degli accertamenti
effettuati. Il consiglio comunale ne prende atto e decide
conseguentemente.
La deliberazione di cui al comma precedente viene adottata in
seduta pubblica, salvo diversa determinazione, entro 10 giorni
dalla comunicazione della commissione.
CAPO IV - GIUNTA
COMUNALE
Art. 21 -
Attribuzioni
La giunta è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora con il sindaco nell’attuazione degli
indirizzi generali deliberati dal consiglio e adotta tutti gli atti
di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio
e che non rientrano nelle competenze del sindaco, degli organi di
decentramento, del direttore, se nominato, del segretario generale
e dei dirigenti.
La giunta, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio
comunale, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e ne
verifica i risultati.
Art. 22 -
Composizione
La giunta è composta dal sindaco e da un
numero di assessori da sei a otto. Uno degli assessori è investito
della carica di vicesindaco.
La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e
compatibilità degli assessori.
Gli assessori comunali svolgono il loro mandato secondo le deleghe
e gli incarichi ricevuti dal sindaco.
Ogni assessore concorre all’esercizio della potestà collegiale
della giunta. Esercita, su delega del sindaco, le funzioni di
indirizzo e di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e
servizi, impartendo le direttive necessarie a realizzare gli
obiettivi ed i programmi deliberati dal consiglio comunale e dalla
giunta comunale.
Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio, illustrano le
deliberazioni e rispondono alle domande inerenti le stesse.
Art. 23 -
Nomina
Gli assessori sono nominati e revocati dal
sindaco conformemente alle disposizioni di legge.
Nel caso di revoca il sindaco deve darne motivata comunicazione al
consiglio.
Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari,
decaduti o revocati entro 15 giorni dalla data in cui sono state
presentate le dimissioni o si è verificata la decadenza o la revoca
oppure alla ridistribuzione delle deleghe.
Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate per iscritto al
sindaco. Esse hanno efficacia dalla data di acquisizione al
protocollo e sono irrevocabili. L’assessore dimissionario, decaduto
o revocato cessa immediatamente dalla carica e l’esercizio delle
competenze a lui delegate torna in capo al sindaco.
Art. 24 -
Funzionamento della giunta
La giunta è convocata e presieduta dal
sindaco. Il sindaco stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni
tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono
stabilite in modo informale dalla stessa.
Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei
componenti compreso il sindaco e le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti.
Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può comunque
ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio
al fine di relazionare sulle materie all’ordine del giorno.
CAPO V - CIRCOSCRIZIONI
DI DECENTRAMENTO COMUNALE
Art. 25 -
Articolazione territoriale. Principi
Il Comune di Treviso, nell’ambito dei principi
di decentramento delle funzioni e della autonomia organizzativa e
funzionale, articola il proprio territorio in varie circoscrizioni
di decentramento. Esse sono organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione dei servizi di base e di esercizio
delle funzioni delegate dal Comune.
Il numero delle circoscrizioni sarà definito da apposito
regolamento; una circoscrizione può comprendere più quartieri del
Comune.
Per la gestione dei compiti d’istituto e di quelli loro delegati,
le circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato
nel bilancio comunale.
Il Comune adegua la propria azione amministrativa all’esigenza del
decentramento e provvede all’istituzione di una struttura
organizzativa specificamente preposta alla promozione, assistenza e
coordinamento dell’attività degli organi circoscrizionali
individuata da apposito regolamento.
L'amministrazione agisce affinché gli indirizzi di aziende, enti o
servizi pubblici siano in armonia con la programmazione delle
circoscrizioni e dei quartieri in esse compresi.
Le circoscrizioni sono autonome nell'esercizio delle funzioni ad
esse spettanti sia a titolo proprio che per delega.
Il regolamento sul decentramento stabilisce le funzioni
amministrative delegate e le modalità di esercizio delle stesse
nonché delle funzioni consultive e propositive. Il regolamento
disciplina altresì le forme di organizzazione e di funzionamento
delle circoscrizioni.
I confini delle circoscrizioni possono essere modificati con
deliberazione del consiglio comunale, previo parere espresso dai
consigli interessati.
Art. 26 -
Funzioni
Il consiglio circoscrizionale:
a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e
sulle materie previste dal regolamento;
b) organizza, sia autonomamente, sia su richiesta del consiglio, la
consultazione dei cittadini su temi e materie di sua
competenza;
c) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della
circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti
specificamente dal regolamento;
d) promuove la partecipazione, anche attraverso forme da esso
stabilite di confronto continuativo con gruppi spontanei di
cittadini organizzati nel campo del volontariato o su interessi
specifici inerenti il quartiere o la circoscrizione;
e) indirizza ordini del giorno, mozioni, interpellanze e
interrogazioni ai competenti organi del Comune, alle aziende
speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa.
Il consiglio circoscrizionale effettua la gestione, nell'ambito
della circoscrizione, dei servizi comunali definiti specificamente
dal regolamento.
Il regolamento può prevedere in materia di interesse
circoscrizionale la delega ai consigli circoscrizionali di funzioni
deliberative e gestionali.
Art. 27 - Organi
della circoscrizione
Sono organi della circoscrizione il consiglio
circoscrizionale e il presidente.
Gli organi della circoscrizione rappresentano la popolazione della
circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. Il consiglio
circoscrizionale viene eletto a suffragio diretto con sistema
proporzionale, calcolato secondo il metodo D’Hondt, e il numero dei
suoi componenti non può essere superiore ai due quinti dei
consiglieri assegnati al Comune. Le modalità di elezione sono
disciplinate da apposito regolamento.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il
consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.
L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
contenente gli indirizzi generali e la designazione del presidente,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, a
scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti
l’assemblea. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza
relativa dei votanti e, in caso di parità di voti, viene proclamato
eletto il consigliere che ha ottenuto più voti di preferenza
individuale. Per la validità della seduta è sempre necessaria la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
Fino all’elezione del presidente la convocazione e la presidenza
del consiglio spetta al consigliere anziano.
Il presidente nomina il vicepresidente tra i consiglieri. Le
funzioni del presidente e del vice presidente sono stabilite dal
regolamento.
Art. 28 -
Scioglimento del consiglio di circoscrizione
I consigli circoscrizionali durano in carica
per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale,
limitandosi, dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla
elezione dei nuovi consigli, ad adottare gli atti urgenti ed
improrogabili.
Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale
determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si
applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al
precedente comma.
I consigli di circoscrizione sono sciolti con ordinanza del
sindaco, previa deliberazione assunta dal consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:
a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi per la mancata elezione del presidente entro i termini
stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del
presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione delle
stesse al consiglio;
b) per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri
assegnati;
c) quando compiano gravi irregolarità nella gestione dei servizi
loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate;
d) per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi
motivi di ordine pubblico.
L'ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi
le nuove elezioni, da tenersi comunque entro sessanta giorni
dall'adozione del provvedimento e determina altresì, in base alle
previsioni del regolamento, le modalità di gestione sostitutiva
nelle ipotesi di cui al comma precedente.
Non si procede all'elezione del nuovo consiglio di circoscrizione
quando decorra meno di un anno dalla data di rinnovo ordinario del
consiglio comunale. In tale caso si procederà alla gestione
sostitutiva ai sensi del precedente comma.
TITOLO III - UFFICI E
PERSONALE
Art. 29 - Principi
organizzativi
L’attività amministrativa degli uffici si
informa ai criteri di funzionalità, trasparenza ed economicità di
gestione, secondo principi di professionalità e
responsabilità.
Il funzionamento dei servizi e l’orario di apertura degli uffici
devono essere adeguati alle esigenze della cittadinanza.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di
organicità e di funzionalità, determinandone le competenze e
specificando i compiti e le attribuzioni di responsabilità del
direttore generale, se nominato, e dei dirigenti, nel rispetto del
principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e
controllo e l’attività di gestione.
Il regolamento si informa al principio di realizzare,
nell’organizzazione e distribuzione del lavoro, effettive
condizioni di pari opportunità e di favorire l’equilibrio tra
responsabilità familiari e professionali attraverso un’adeguata
organizzazione del tempo e delle condizioni di lavoro
Art. 30 -
Personale
Il Comune promuove e realizza il miglioramento
delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle
strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale è
riservata alla legge, ai contratti collettivi nazionali e
decentrati e agli atti dell’ente che ne danno esecuzione.
Art. 31 - Direzione
generale
Al fine di sovrintendere al processo di
pianificazione e di introdurre misure operative per il
miglioramento della efficienza dei servizi e della attività
dell’amministrazione, il sindaco, previa deliberazione della giunta
comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i
criteri stabiliti dall’apposito regolamento sul sistema di
direzione. Il direttore generale può essere revocato dal sindaco,
previa deliberazione della giunta comunale, nel caso in cui non
riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto
con le linee di politica amministrativa della giunta.
Le funzioni di direttore generale possono, altresì, essere
conferite dal sindaco al segretario generale, sentita la giunta
comunale.
Le attribuzione del direttore generale sono stabilite dalla legge e
dal regolamento di direzione dell’ente.
Art. 32 -
Segretario generale e vicesegretario generale
Il segretario generale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti del consiglio, del sindaco e della giunta in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto
e ai regolamenti. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle
conferitegli dal sindaco.
Il sindaco nomina un vicesegretario generale con il compito di
coadiuvare il segretario generale nonché di sostituirlo per tutte
le funzioni ad esso spettanti in caso di vacanza, assenza o
impedimento.
Art. 33 -
Dirigenti
I dirigenti, nell’ambito delle rispettive
attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in
termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di
governo dell’ente, della correttezza amministrativa e della
efficienza della gestione.
I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal
presente statuto e dal regolamento di direzione, godono di
autonomia e di responsabilità nell’organizzazione degli uffici e
del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione
delle risorse ad essi assegnate, nell’acquisizione dei beni
strumentali necessari.
Nell’ambito delle materie di propria competenza i dirigenti
individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni
altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di
provvedimenti amministrativi.
L’esercizio della funzione dirigenziale comporta la disponibilità
alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze
dei compiti da assolvere, anche in rapporto al funzionamento degli
organi istituzionali del Comune.
Art. 34 - Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica
da ricoprire.
TITOLO IV - SERVIZI
PUBBLICI COMUNALI
CAPO I - COMPETENZE DEL
COMUNE
Art. 35 - Modalità
di gestione
Il Comune gestisce i servizi di interesse
pubblico in forma singola o associata, secondo le modalità
stabilite dalla legge. La scelta delle forme di gestione da
adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di
valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza
di gestione e di trasparenza, avendo riguardo alla natura del
servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da
perseguire.
Nei casi in cui la gestione avvenga a mezzo di azienda speciale, di
istituzione, di società per azioni o a responsabilità limitata con
la partecipazione maggioritaria o minoritaria, costituite ai sensi
di legge, si procede all’affidamento dei servizi in forma
diretta.
Spetta, altresì, al consiglio comunale individuare nuovi servizi di
interesse pubblico da attivare in relazione a necessità che si
presentano nella comunità.
CAPO II - GESTIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 36 - Aziende
speciali e istituzioni
Il consiglio comunale determina le finalità e
gli indirizzi generali dell’azienda e dell’istituzione.
La giunta comunale ne approva gli atti fondamentali entro sessanta
giorni da quando sono pervenuti al Comune. Trascorso inutilmente
tale termine, gli atti si intendono approvati.
Al sindaco spetta la nomina e, con motivato provvedimento, la
revoca del presidente e dei componenti del consiglio
d'amministrazione. Il direttore è nominato dal consiglio di
amministrazione, con le modalità previste dallo statuto
dell’azienda e dal regolamento dell’istituzione.
Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono
presentate per iscritto al Comune ed hanno efficacia
immediata.
Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la
decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.
Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati
o dimissionari si provvede con le stesse modalità della nomina. Il
nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in
surrogazione durano in carica soltanto fino alla scadenza
originaria del consiglio stesso.
I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i
requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di
consigliere comunale, nonché avere competenza tecnica o
amministrativa o per studi compiuti o per funzioni disimpegnate
presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici
ricoperti.
Il consiglio d'amministrazione dell’azienda resta in carica per la
durata prevista dallo statuto dell’azienda ed in ogni caso non
oltre la durata del consiglio comunale ed esercita le funzioni fino
al suo rinnovo, mentre quello dell’istituzione dura in carica
quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime
della proroga fino alla nomina dei successori.
Il Comune provvede alla copertura dei costi sociali delle aziende
speciali che si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni
praticate nei confronti dell'utenza e deliberate preventivamente
dal consiglio comunale.
L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono
disciplinati da apposite normative regolamentari.
L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della
collaborazione delle strutture del volontariato e di associazioni
aventi fini sociali.
Al presidente delle aziende speciali e delle istituzioni spetta una
indennità di funzione non superiore a quella percepita dal
Sindaco.
L’indennità spettante ai componenti del consiglio di
amministrazione non può essere superiore al 50% di quella percepita
dal presidente.
Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con le
indennità percepite in qualità di amministratore dell’ente locale.
L’interessato opta per la percezione di una delle due
indennità.
Art. 37 - Società
di capitali
Il Comune può promuovere società di capitali
per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle
opere accessorie e connesse.
Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione
degli strumenti urbanistici vigenti.
La costituzione di tali società è deliberata dal consiglio
comunale.
I rapporti e le forme di collegamento fra il Comune e le società
sono disciplinati da apposite convenzioni.
Il sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio
comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune
stesso partecipi. I rappresentanti devono essere scelti tra persone
di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.
Art. 38 -
Incompatibilità e ineleggibilità
Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità
tra la carica di consigliere comunale o circoscrizionale o di
assessore comunale, nelle materie delegate, e lo svolgimento di
funzioni o l’attribuzione di incarichi presso società di capitali
nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi
primari della collettività locale.
Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono,
altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o
all’attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e
istituzioni nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con
interessi primari della collettività locale.
Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli
incarichi o le funzioni conferite al sindaco, consigliere comunale
o circoscrizionale o assessore comunale, nelle materie delegate,
presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di
interesse pubblico della collettività locale.
Gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori comunali o
circoscrizionali in ragione del loro mandato, come da precedenti
commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o
incompatibilità ai sensi dell’art.67 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.
All’assessore comunale che abbia ricevuto incarichi di cui al
presente articolo, spetta solo il rimborso spese presso la società,
il consorzio, l’azienda speciale, l’istituzione, l’ente, la
fondazione, l’associazione ove incaricato; l’emolumento stabilito
da detti soggetti per l’incarico, viene corrisposto al Comune.
TITOLO V - FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
CAPO I - CONVENZIONI E
CONSORZI
Art. 39 -
Convenzioni
Le convenzioni stipulate, ai sensi di legge,
con altri comuni e con la Provincia, devono stabilire che uno degli
enti contraenti assume il coordinamento organizzativo ed
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a
quanto stabilito dalle stesse nonché alle intese derivanti dalle
periodiche consultazioni fra i partecipanti.
Le medesime convenzioni debbono regolare i conferimenti iniziali di
capitali e beni di dotazione e, alla loro scadenza, le modalità per
il riparto fra gli enti partecipanti.
Art. 40 -
Consorzi
Il Comune può partecipare a consorzi con altri
enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o
l’esercizio associato di funzioni. A tal fine il consiglio comunale
approva una convenzione e uno statuto. La convenzione stabilisce i
fini e la durata del consorzio nonché i rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e il presidente.
La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le
condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, la
durata della carica sono stabilite dallo statuto del
consorzio.
I membri dell'assemblea cessano dall’incarico con la cessazione
dalla carica di sindaco o di presidente e agli stessi subentrano i
nuovi titolari di tali cariche.
Il consorzio può nominare, in conformità a quanto previsto dallo
statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale del consorzio nonché il compito di
assicurare la legalità dell’attività amministrativa dello
stesso.
Il consiglio comunale stabilisce con appositi atti deliberativi gli
indirizzi per gli atti ed i voti che il sindaco esprime in seno
all'assemblea consortile.
CAPO II - ACCORDI DI
PROGRAMMA
Art. 41 - Accordi
di programma
Nei casi previsti dalla legge, il sindaco
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento. Il sindaco
agisce sulla base di una deliberazione della giunta comunale che
deve contenere gli indirizzi di massima per la partecipazione dello
stesso o dei suoi delegati al procedimento per l’approvazione
dell’accordo di programma. La deliberazione della giunta comunale è
necessaria anche nel caso di accordi di programmi promossi da altri
enti.
TITOLO VI - GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
CAPO I - PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
Art. 42 -
Programmazione di bilancio, delle opere pubbliche e degli
investimenti
L’ordinamento contabile del Comune è
disciplinato da apposito regolamento, conformemente alle
disposizioni di legge e del presente statuto.
La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse
finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene
definita e rappresentata dal bilancio di previsione annuale, dalla
relazione previsionale e programmatica e dal bilancio
pluriennale.
Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati al Comune.
CAPO II - AUTONOMIA
FINANZIARIA
Art. 43 - Risorse
per la gestione corrente
Il Comune persegue, attraverso l'esercizio
della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse
trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il
conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria,
adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili, secondo
l'analisi delle necessità e la determinazione delle priorità.
Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, distribuisce il carico tributario in modo da
assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione
alle sue effettive capacità contributive.
Art. 44 - Risorse
per gli investimenti
La giunta attiva tutte le procedure previste
da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al
fine di reperire le risorse per il finanziamento del programma
d'investimenti del Comune.
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio
disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono
impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del
Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste
dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi
d'investimento.
CAPO III -
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 45 - Gestione
del patrimonio
La giunta comunale sovrintende all'attività di
conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la
tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro
costante aggiornamento, con tutte le variazioni che si verificano
nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le
modalità per la tenuta degli inventari, determina i tempi entro i
quali sono sottoposti a verifica generale, disciplina le modalità
di utilizzazione e conservazione dei beni individuando le relative
competenze e responsabilità.
I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere
concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono
essere giustificate da motivi di pubblico interesse.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito
di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e
dalla giunta per i mobili, quando sia necessario far fronte, con il
ricavato, alla copertura di investimenti di primario interesse
della comunità o per esigenze finanziarie straordinarie
dell'ente.
L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune, con i dati
risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le eventuali
modificazioni da apportare alla destinazione dei beni e le
alienazioni da intraprendere, è allegato in documento alla
relazione programmatica.
CAPO IV - REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 46 - Collegio
dei revisori dei conti
Il consiglio comunale elegge il collegio dei
revisori dei conti in conformità alle disposizioni di legge. Nel
caso in cui più di uno degli eletti sia iscritto nel registro dei
revisori contabili, la presidenza del collegio compete al revisore
scelto come tale dal consiglio.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono fissate dalla
legge. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o
che siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale
decadono dalla carica.
In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore,
il consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi
revisori cessano dall’incarico insieme con quelli rimasti in
carica.
Art. 47 - Funzioni
del collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, ai sensi dell’art.
239 del D. Lgs. 267/2000, collabora con il consiglio comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria e patrimoniale della
gestione e, ove riscontri gravi irregolarità, ne riferisce
immediatamente al consiglio comunale.
L’organo di revisione partecipa alla assemblea dell’organo
consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione. Inoltre, su richiesta del presidente del
consiglio comunale o di consiglieri comunali nel numero fissato dal
regolamento, partecipa collegialmente alle assemblee del consiglio
comunale e, su richiesta del sindaco, partecipa alle riunioni della
giunta.
Art. 48 -
Rendiconto della gestione
I risultati della gestione sono rilevati
mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio.
Il conto consuntivo è approvato con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
CAPO V - CONTROLLO
DELLA GESTIONE
Art. 49 -
Finalità
E’ istituito un sistema di controllo di
gestione finalizzato all’attività di monitoraggio e di
perseguimento degli obiettivi programmati che, seguendo criteri di
trasparenza ed imparzialità, attraverso l’analisi delle risorse
acquisite verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’attività gestionale dell’ente.
Il funzionamento e l’esercizio delle modalità del controllo di
gestione sono disciplinate dal regolamento.
CAPO VI - TESORERIA E
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
Art. 50 - Tesoreria
e riscossione delle entrate
Il servizio di tesoreria è affidato, mediante
gara di appalto, ad un istituto di credito che disponga di una sede
operativa nel Comune e garantisca un efficiente, puntuale e
regolare servizio. Le modalità di svolgimento del servizio e il
contenuto della convenzione che regolamenta il rapporto sono
disciplinate dal regolamento.
TITOLO VII - ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I - PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 51 -
Partecipazione dei cittadini all'amministrazione
Il Comune promuove e favorisce la
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'attività
dell'amministrazione locale. Riconosce altresì l'informazione quale
strumento necessario per il pieno esercizio dei diritti dei
cittadini.
Il Comune assicura gli strumenti per affermare il diritto di
contraddittorio tra le determinazioni degli organi elettivi e i
cittadini; garantisce e promuove le condizioni per intervenire
direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con
le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi
dovranno assumere.
Tutti i cittadini, anche non residenti, hanno il diritto di
rivolgere all'amministrazione petizioni, istanze e suggerimenti
nonché di essere consultati.
Art. 52 -
Partecipazione delle libere forme associative
Il Comune promuove e valorizza l’attività e la
partecipazione alle scelte amministrative di associazioni del
volontariato che perseguano, senza scopo di lucro, finalità di
cultura, di solidarietà, di assistenza, di promozione umana,
sociale e civile e di tutela dell'ambiente. A tale scopo, il Comune
istituisce l’albo comunale delle associazioni e del volontariato.
La struttura e le caratteristiche dell’albo vengono disciplinate
dal regolamento degli istituti di partecipazione. La partecipazione
è realizzata nelle forme previste dal regolamento degli istituti di
partecipazione.
Il Comune, qualora intenda istituire un servizio o assumere
iniziative nei settori di cui al precedente comma, affidandone la
gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni
operanti nei settori medesimi nonché, a parità di condizioni e
compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad
affidare preferibilmente a tali associazioni la gestione dei
servizi e l’attuazione delle iniziative mediante concessione o
incarico, in particolare a quelle del volontariato.
Art. 53 -
Partecipazione dei singoli cittadini
Le istanze, le petizioni e le proposte dirette
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
generali della collettività sono presentate da uno o più cittadini,
anche stranieri. Il regolamento degli istituti di
partecipazionedisciplina le modalità di presentazione e di
controllo sulla regolarità e ammissibilità, determina i tempi entro
cui gli organi competenti si pronunciano nonché ogni aspetto della
relativa procedura.
CAPO II - CONSULTAZIONE
DEI CITTADINI E REFERENDUM
Art. 54 -
Consultazione popolare
Il Comune di Treviso promuove forme di
consultazione popolare al fine di acquisire una maggiore conoscenza
della realtà sociale, economica e civile della comunità
amministrata e al fine di una migliore partecipazione alle scelte
amministrative o di una adeguata valutazione preventiva
dell'adesione dei propri interventi ai bisogni della comunità
locale. A tal fine il consiglio comunale può deliberare la
consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa su
specifici atti o provvedimenti di competenza dell’Amministrazione
secondo le modalità previste dal regolamento degli istituti di
partecipazione.
La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di
assemblee dei cittadini interessati sia con l'invio di
questionari.
Art. 55 -
Referendum
Un numero di elettori residenti non inferiore
al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che
vengano indetti referendum abrogativi e consultivi in tutte le
materie di competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali
e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali
o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un
referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla
potestà referendaria le seguenti materie:
- statuto comunale e regolamenti;
- bilancio annuale e pluriennale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici
attuativi.
Le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo
svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato sono disciplinate dal regolamento degli
istituti di partecipazione.
Ai fini della validità della consultazione referendaria è
necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi
diritto.
CAPO III -
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 56 -
Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Il Comune garantisce la partecipazione degli
interessati nei procedimenti amministrativi nel rispetto dei
principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241 e secondo la
disciplina contenuta nel regolamento sul procedimento.
Il regolamento disciplina, altresì, i criteri per la corretta
organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del
procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione dei
termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro
sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza
nell'azione amministrativa.
CAPO IV - DIRITTO
D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO
Art. 57 -
Pubblicità degli atti e delle informazioni
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale
sono pubblici.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di
accesso agli atti e alle informazioni concernenti lo stato dei
procedimenti del Comune e degli enti, aziende od organismi che
esercitano funzioni di competenza del Comune.
La legge individua gli atti del Comune che debbono essere
pubblicati all’albo pretorio.
L'amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di
pubblicità dei propri atti e utilizzare i mezzi di comunicazione
più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
Art. 58 - Diritto di
accesso agli atti amministrativi, alle strutture e ai
servizi
Il diritto di accesso agli atti amministrativi
si esercita, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, secondo
le modalità stabilite dal regolamento.
Il regolamento assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi
comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni.
TITOLO VIII - DIFENSORE
CIVICO E TUTORE DEI MINORI
Art. 59 - Difensore
civico
Al fine di garantire l’imparzialità e
l’efficienza dell’amministrazione e un corretto rapporto con i
cittadini, il consiglio comunale può nominare il difensore
civico.
Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la
maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati; dopo la seconda
votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati.
Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una
sola volta. Viene scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 30
anni e che abbiano un’adeguata esperienza giuridica o
amministrativa.
Non sono eleggibili a difensore civico i cittadini che non siano in
possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti
per la carica di consigliere comunale; i membri del Parlamento
europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali,
provinciali e comunali; i membri dei comitati regionali di
controllo.
Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 2°,
disciplina le modalità di elezione, i compiti, le prerogative, la
dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi
istituzionali e fissa l’indennità da corrispondere.
Art. 60 - Tutore
dei minori
Il Comune istituisce la figura del tutore dei
minori al quale è attribuito il compito di collaborare con il
sindaco, con gli enti e le associazioni competenti, al fine di
tutelare gli interessi dei minori, con particolare riguardo alla
proposizione di progetti idonei a creare una politica a favore
degli stessi.
Il tutore dei minori viene eletto dal consiglio comunale con la
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, viene eletto con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. L’elezione deve essere
effettuata, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini di età
non inferiore ai 40 anni e forniti di adeguata esperienza e
formazione in campo amministrativo, psicologico e della formazione.
Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e non può essere
riconfermato. Può essere revocato con deliberazione del consiglio
comunale, adottata con le stesse modalità previste per l’elezione,
nel caso di gravi e ripetute inadempienze o di comprovata
inefficienza.
Il regolamento disciplina le modalità di nomina, le
incompatibilità, le prerogative, la dotazione di mezzi e di
personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa
l’indennità da corrispondere.
TITOLO IX - NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 61 - Sanzioni
amministrative
Salvo i casi in cui la legge dispone
diversamente, è attribuito ai dipendenti delle aziende speciali,
dei consorzi e delle società partecipate del Comune l’accertamento
della violazione alle norme che disciplinano la relativa attività.
Il potere di accertamento delle infrazioni viene conferito con
provvedimento del sindaco.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le violazioni ai
regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni
amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei
regolamenti.
Art. 62 - Rimozione
delle cause di incompatibilità
Sono assegnati agli assessori comunali
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente statuto per
rimuovere le eventuali incompatibilità o ineleggibilità
sopravvenute afferenti gli incarichi ricoperti presso società ed
enti.
Art. 63 -
Regolamenti
I regolamenti costituiscono atti fondamentali
del Comune. Essi sono approvati e modificati dal consiglio
comunale, a maggioranza assoluta, salvo quelli che la legge assegna
alla competenza della giunta.
I regolamenti previsti dallo statuto vengono emanati entro
centoventi giorni dalla sua approvazione.
NOTE:
Settore / Servizio responsabile: Settore
Affari istituzionali, contratti e appalti
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione del Consiglio
comunale n. 22 del 5.4.2004
Contenuto ultima modifica: Modifiche varie