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COMUNE DI TREVISO
– REGOLAMENTI –
CONTABILITA’
Regolamento di
contabilità
CAPO I – FINALITA’ E
CONTENUTO..
3
Art. 1 - Scopo del Regolamento..
3
Art. 2 - Programmazione dell’attività
dell’Ente..
3
CAPO II - ASPETTI
ORGANIZZATIVI DELL’AREA FINANZIARIA..
4
Art. 3 - Struttura e funzioni dell’area..
4
Art. 4 - Competenze in materia di bilanci e di
rendiconti4
Art. 5 - Adempimenti contabili4
Art. 6 - Responsabile del servizio
finanziario..
5
CAPO III - PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA..
5
Art. 7 - Relazione previsionale e
programmatica..
5
Art. 8 - Il bilancio pluriennale ed il bilancio
annuale..
6
Art. 9 - Bilancio pluriennale - previsione delle entrate e
delle spese..
6
Art. 10 - Bilancio pluriennale - quadri riassuntivi e
prospetti7
Art. 11 - Bilancio pluriennale - limite alle
spese..
7
Art. 12 - Bilancio pluriennale -
elaborazione..
7
Art. 13 - Bilancio annuale - classificazione delle
entrate..
7
Art. 14 - Bilancio annuale - classificazione delle
spese..
8
Art. 15 - Suddivisione delle spese per
programmi8
Art. 16 - Avanzo di amministrazione..
8
Art. 17 - Disavanzo di amministrazione..
9
Art. 18 - Fondo di riserva..
9
Art. 19 - Ammortamento beni patrimoniali9
Art. 20 - Procedura per la formazione ed approvazione del
bilancio di previsione..
10
Art. 21 - Procedure modificative delle previsioni di
bilancio: variazioni12
Art. 22 - Assestamento generale di
bilancio..
12
Art. 23 - Assegnazioni di maggiori somme alle spese in conto
capitale..
12
Art. 24 - Situazione economica..
13
Art. 25 - Funzioni delegate dalla Regione e dallo
Stato..
13
Art. 26 - Servizi per conto di terzi13
Art. 27 - Esercizio provvisorio..
13
Art. 28 - Gestione provvisoria..
14
Art. 29 - Principi contabili di gestione..
14
Art. 30 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio ed
equilibrio finanziario..
15
Art. 31 - Piano esecutivo di gestione..
16
Art. 32 - Variazione al piano esecutivo di
gestione..
16
CAPO IV - LA GESTIONE DELLE
ENTRATE..
17
Art. 33 - Entrate del Comune..
17
Art. 34 - Competenze in ordine alla realizzazione delle
entrate..
17
Art. 35 - Fasi di acquisizione delle
entrate..
17
Art. 36 - Operazioni di fine esercizio..
17
Art. 37 - Riscuotitori speciali18
Art. 38 - La quietanza del tesoriere..
18
Art. 39 - Riscontro delle operazioni di
tesoreria..
18
Art. 40 - Residui attivi19
CAPO V - LA GESTIONE DELLE
SPESE..
19
Art. 41 - Fasi della spesa..
19
Art. 42 - Impegno della spesa..
19
Art. 43 - Adempimenti procedurali - atti di
impegno..
20
Art. 44 - Pareri di regolarità contabile..
21
Art. 45 - Visto di regolarità contabile sulle
determinazioni21
Art. 46 - Spese finanziate con avanzo di amministrazione e
con mutuo..
22
Art. 47 - Liquidazione delle spese..
22
Art. 48 - Riduzione dell’impegno di spesa..
22
Art. 49 - Ordinazione dei pagamenti22
Art. 50 - Trasmissione al tesoriere..
22
Art. 51 - Pagamento dei mandati22
Art. 52 - La quietanza sui titoli di spesa..
22
Art. 53 - Ruoli di spese fisse e liste di
carico..
23
Art. 54 - Commutazione dei mandati di
pagamento..
23
Art. 55 - Residui passivi23
Art. 56 - Mandati di pagamento in conto
residui23
Art. 57 - Eliminazione dei residui passivi24
Art. 58 - Spese di rappresentanza..
24
CAPO VI - GLI INVESTIMENTI E
IL LORO FINANZIAMENTO..
24
Art. 59 - Gli investimenti24
Art. 60 - Finanziamento delle spese
derivate..
25
Art. 61 - Piani economico-finanziari25
Art. 62 - Condizioni per la contrazione di
prestiti25
CAPO VII - IL SERVIZIO DI
TESORERIA..
25
Art. 63 - Norme richiamate..
25
Art. 64 - Affidamento del servizio di
tesoreria..
25
Art. 65 - Disciplina del servizio di
tesoreria..
26
Art. 66 - Obblighi del Comune..
27
Art. 67 - Obblighi del tesoriere..
27
Art. 68 - Servizio dei depositi28
Art. 69 - Verifiche di cassa..
28
Art. 70 - Il rendiconto di cassa..
28
Art. 71 - Il riscontro sulla tesoreria..
29
Art. 72 - Anticipazioni di tesoreria..
29
CAPO VIII - IL SERVIZIO DI
ECONOMATO..
29
Art. 73 - Finalità..
29
Art. 74 - Rendiconto annuale..
29
CAPO IX – CONTABILITA’
ECONOMICA..
29
Art. 75 - Principi generali29
Art. 76 - Scritture complementari - contabilità
fiscale..
30
CAPO X - GESTIONE
PATRIMONIALE..
30
Art. 77 - Beni comunali30
Art. 78 - Inventario dei beni soggetti al regime del
demanio..
30
Art. 79 - Inventario dei beni immobili
patrimoniali30
Art. 80 - Inventario dei beni mobili30
Art. 81 - Procedure di classificazione dei
beni31
Art. 82 - Aggiornamento degli inventari31
Art. 83 - Valutazione dei beni e rilevazione delle
variazioni31
CAPO XI - GLI AGENTI
CONTABILI.
31
Art. 84 - Definizione..
31
Art. 85 - Vigilanza..
32
Art. 86 - Inizio e termine della gestione..
32
Art. 87 - Ricognizione dei valori e dei
beni32
Art. 88 - Cauzioni32
Art. 89 - Conti giudiziali32
Art. 90 - Resa del conto..
33
Art. 91 - Ritardo nella presentazione del
conto..
33
CAPO XII - REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA..
33
Art. 92 - Collegio dei revisori33
Art. 93 - Incompatibilità ed
ineleggibilità..
33
Art. 94 - Limiti per l’affidamento
dell’incarico..
34
Art. 95 - Funzioni34
Art. 96 - Modalità di richiesta dei pareri35
CAPO XIII - RENDICONTO:
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE..
35
Art. 97 - Relazioni finali di gestione dei responsabili di
Area..
35
Art. 98 - Riaccertamento dei residui attivi e
passivi35
Art. 99 - Formazione dello schema di
rendiconto..
36
Art. 100 - Approvazione del conto
consuntivo..
36
Art. 101 - Indicatori e parametri36
Art. 102 - Il conto economico..
36
Art. 103 - Conti economici di dettaglio per settori o centri
di costo..
37
Art. 104 - Il conto del patrimonio..
37
Art. 105 - Conto consolidato patrimoniale..
37
Art. 106 - Conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori37
CAPO XIV - CONTROLLO DI
GESTIONE..
38
Art. 107 - Controllo di gestione e
finalità..
38
Art. 108 - Oggetto del controllo di
gestione..
38
Art. 109 - La struttura operativa del controllo di
gestione..
38
Art. 110 - Fasi del controllo di gestione..
39
Art. 111 - Referto del controllo di
gestione..
39
CAPO XV - DISPOSIZIONI
FINALI.
39
Art. 112 - Rendiconto per contributi
straordinari39
Art. 113 - Rinvio a disposizioni
legislative..
39
Art. 114 - Entrata in vigore..
40
NOTE:40
CAPO I – FINALITA’ E CONTENUTO
Art. 1 - Scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina
l’ordinamento contabile del Comune di Treviso nel rispetto dei
principi e delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti
locali contenuti nel Testo Unico attualmente in vigore, approvato
con decreto legislativo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.), e in
conformità alla legge 127/97 e alle norme statutarie.
Art. 2 - Programmazione dell’attività
dell’Ente
1. I principali strumenti per il conseguimento
dell’obiettivo programmatorio sono:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il piano economico finanziario;
d) il bilancio annuale di previsione e il piano esecutivo di
gestione.
CAPO II - ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL’AREA
FINANZIARIA
Art. 3 - Struttura e funzioni
dell’area
1. Nell’ambito dei principi generali fissati
dallo statuto, la struttura comunale raggruppa, con il criterio
della omogeneità per materia, in un'unica area, i servizi
finanziari e precisamente quelli riguardanti la funzione generale
di amministrazione contabile, di controllo, di gestione
economico-finanziaria.
2. La direzione di detta area economico-finanziaria è affidata al
dirigente responsabile, che può delegare ad un titolare di
posizione organizzativa la responsabilità del servizio
finanziario.
Art. 4 - Competenze in materia di bilanci
e di rendiconti
1. Al Servizio finanziario compete:
- la predisposizione, sulla base delle proposte dei responsabili di
area, formulate anche di concerto con i titolari di posizioni
organizzative, e dei dati in proprio possesso, dei progetti dei
bilanci preventivi annuali e pluriennali, da presentare alla
giunta;
- la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della
compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e
da iscrivere in bilancio;
- la formulazione, delle proposte di modificazione, a richiesta dei
competenti servizi, delle previsioni di bilancio e del piano
esecutivo di gestione, sia degli interventi di spesa, sia delle
risorse di entrata;
- preparazione, del rendiconto da sottoporre alla giunta.
Art. 5 - Adempimenti contabili
1. Il Servizio finanziario tiene, nelle forme
prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in
materia, le scritture ed i registri necessari a rilevare gli
effetti degli atti amministrativi sulle entrate e sulle spese del
bilancio.
2. In particolare, il Servizio provvede:
a) alla prenotazione degli impegni di spesa in corso di formazione
e alla registrazione degli impegni perfezionati;
b) alla registrazione degli accertamenti di entrata;
c) all’emissione e alla contabilizzazione dei mandati di pagamento
e degli ordinativi d’incasso;
d) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle
entrate e di impegno delle spese;
e) alla predisposizione, alla tenuta e all’aggiornamento del piano
esecutivo di gestione per le informazioni ai centri di
responsabilità, ai centri di costo e ricavo e ai centri di spesa ed
entrata.
Art. 6 - Responsabile del servizio
finanziario
1. Il responsabile del servizio
finanziario:
a) esprime parere in ordine alla regolarità contabile sulle
proposte di deliberazione sottoposte alla giunta e al consiglio che
comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrate;
b) appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa;
c) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
d) è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle
forme e nei termini disposti dalla legge e dal presente
regolamento;
e) vigila sull’esatto accertamento delle entrate e sulla gestione
del bilancio e del patrimonio;
f) segnala entro 7 giorni al sindaco, al presidente del consiglio
comunale, al segretario comunale e all’organo di revisione fatti o
atti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue
funzioni, quando rilevi che la gestione delle entrate o delle spese
correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da
maggiori entrate e minori spesi, tali da pregiudicare gli equilibri
del bilancio.
CAPO III - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 7 - Relazione previsionale e
programmatica
1. I bilanci annuale e pluriennale sono
illustrati da una relazione previsionale e programmatica che copre
un periodo pari a quello dei bilanci stessi.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale
e illustra le caratteristiche della popolazione, del territorio e
dei servizi dell’ente per i quali precisa le risorse umane,
strumentali e tecnologiche di dotazione. Comprende, per la parte
entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari con
indicazione delle relative fonti e degli eventuali vincoli di
destinazione mentre per la parte spesa la relazione è redatta per
programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai
programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio
pluriennale.
3. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che
si intendono perseguire e delle risorse umane e strumentali ad esse
destinate per ciascun esercizio in cui si articola il programma
stesso.
4. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la
coerenza della previsione annuale e pluriennale con la
programmazione comunale esistente e con i piani economici e
finanziari redatti ai sensi dell’art. 201 del T.U.E.L.
5. Essa comprende:
a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi
finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
il loro andamento storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l’indicazione dei programmi contenuti nel
bilancio annuale e pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza
percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente
consolidata, a quelle di sviluppo ed a quella di
investimento.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi
delle fonti di finanziamento, deve evidenziare i dati
dall’andamento storico riferito all’esercizio in corso ed ai due
immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale
riferita al bilancio in corso di formazione e della programmazione
relativa ai due esercizi successivi, nonché le percentuali di
scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale
rispetto all’esercizio in corso.
Questa analisi tende a dare dimostrazione:
a) dell’attendibilità delle previsioni relative alle entrate
tributarie, evidenziando la loro dinamicità evolutiva;
b) della congruità delle aliquote tributarie applicate, in
relazione al gettito previsto;
c) dell’entità dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie
nazionali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto
agli utenti ed alle tariffe applicate;
e) dei proventi dei beni comunali, in rapporto alla loro
consistenza ed ai canoni applicati per l’uso da parte di
terzi;
f) delle finalità di spesa correlate a contributi, trasferimenti di
capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per
legge;capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per
legge;
g) della potenzialità di indebitamento e delle capacità finanziarie
dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di
ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla
realizzazione degli investimenti.
7. L’esposizione dei programmi di spesa deve contenere, per ciascun
anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalità che si intendono conseguire in
termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed
economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da
impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziati gli
obbiettivi programmati e i risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti
consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti, con
l’incidenza percentuale di ogni componente sul totale della
previsione.
8. I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e
programmatica devono tenere conto del tasso di inflazione
programmato per il periodo di riferimento.
9. Sono dichiarabili inammissibili ed improcedibili tutte le
deliberazioni di consiglio e di giunta comunale non coerenti con le
previsioni espresse nella relazione previsionale e
programmatica.
Art. 8 - Il bilancio pluriennale ed il
bilancio annuale
1. L’ordinamento finanziario e contabile del
Comune si articola nel bilancio pluriennale e nel bilancio di
previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale riflette gli obiettivi indicati nella
relazione previsionale e programmatica.
3. I bilanci pluriennale e annuale devono essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
Art. 9 - Bilancio pluriennale -
previsione delle entrate e delle spese
1. Le entrate e le spese nel bilancio
pluriennale sono esposte secondo i modelli approvati dal
regolamento previsto dall’art. 160 del T.U.E.L..
2. Per la copertura delle spese di investimento deve essere data
indicazione della capacità di ricorso alle fonti di
finanziamento.
3. Le spese sono ulteriormente ripartite in programmi, titoli,
servizi ed interventi.
4. Le spese correnti sono distinte in spese consolidate e spese di
sviluppo.
Art. 10 - Bilancio pluriennale - quadri
riassuntivi e prospetti
1. Il bilancio pluriennale espone, per
ciascuno degli anni considerati, il totale delle risorse
ripartite:
- in entrate di parte corrente proprie, per trasferimenti statali,
regionali, provinciali e di altri enti del settore pubblico
allargato;
- in entrate di parte capitale;
- in entrate da prestiti.
2. Il totale degli impieghi, per ciascuno degli anni considerati,
viene ripartito:
- in spese correnti consolidate;
- in spese correnti di sviluppo;
- in spese di investimento;
- in spese per il rimborso di prestiti.
Art. 11 - Bilancio pluriennale - limite
alle spese
1. Il totale delle spese che si prevede di
impegnare in ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale non può superare il totale delle entrate che si prevede
di accertare in ognuno di essi.
2. Gli stanziamenti di spesa hanno carattere autorizzatorio e
costituiscono limite agli impegni di spesa.
Art. 12 - Bilancio pluriennale -
elaborazione
1. Il bilancio pluriennale:
a) è elaborato in termini di competenza;
b) contiene, in via sintetica, le previsioni di ciascuno degli anni
considerati e quelle complessive del periodo. Le previsioni del
primo anno sono uguali a quelle del corrispondente bilancio
annuale;
c) viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione
del bilancio annuale.
2. Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro
della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese derivanti da
norme di legge o provvedimenti amministrativi.
3. I valori monetari espressi nel bilancio pluriennale, con
riferimento ai periodi cui si riferiscono, tengono conto del tasso
di inflazione programmato.
Art. 13 - Bilancio annuale -
classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio annuale sono
ordinate, gradualmente, in titoli, categorie e risorse,
conformemente a quanto indicato dall’art. 165 secondo comma, del
T.U.E.L. e secondo i modelli approvati dal regolamento previsto
dall’art. 160 dello stesso decreto.
Art. 14 - Bilancio annuale -
classificazione delle spese
1. Le spese del bilancio annuale sono
ordinate, gradualmente, in titoli, funzioni, servizi ed interventi,
conformemente a quanto indicato dall’art. 165, comma 5, del
T.U.E.L. e secondo i modelli approvati dal regolamento previsto
dall’art. 160 dello stesso decreto.
2. Le spese in conto capitale comprendono le partite che attengono
agli investimenti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti,
nonché ad operazioni per concessione di crediti.
3. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale
a fronte di altre operazioni di prestito.
4. Le spese correnti comprendono le altre spese, escluse quelle per
conto di terzi.
Art. 15 - Suddivisione delle spese per
programmi
1. La spesa va raggruppata anche per
programmi, dei quali è fatta analitica illustrazione nella
relazione previsionale e programmatica.
2. Ciascun programma, da definirsi in sede di bilancio, costituisce
un complesso coordinato di attività, anche normative, relativa alle
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non
necessariamente finanziari, nel più vasto piano generale di
sviluppo del Comune, secondo le indicazioni contenute nell’art. 151
del T.U.E.L. Esso può essere compreso all’interno di una sola delle
funzioni del Comune, ma può anche estendersi a più funzioni.
Art. 16 - Avanzo di
amministrazione
1. L’avanzo di amministrazione è determinato
da un’eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui
passivi.
2. Al bilancio di previsione annuale, in termini di competenza, può
essere applicato l’avanzo di amministrazione, accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso.
3. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, da distinguersi in
fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto
capitale, fondi di ammortamento e fondi non vincolati, va
effettuato secondo il seguente ordine:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell’art. 194 del T.U.E.L.;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del T.U.E.L., ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo
dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di
assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell’esercizio al bilancio di previsione può essere
applicato, con apposita deliberazione del consiglio comunale,
l’avanzo di amministrazione presunto, derivante dall’esercizio
immediatamente precedente, con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) di cui al comma precedente. Per tali fondi
l’attivazione delle spese può avvenire solo dopo l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente, fatta eccezione dei fondi
aventi specifica destinazione, derivanti da accantonamenti
effettuati con l’ultimo consultivo approvato, i quali possono
essere immediatamente attivati.
Art. 17 - Disavanzo di
amministrazione
1. Il disavanzo di amministrazione deriva da
una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa aumentato dei
residui attivi.
2. L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso e a
seguito dell’espletamento delle formalità e procedure relative ai
riequilibri gestionali dei residui e della competenza, dev’essere
applicato al bilancio di previsione annuale dell’esercizio in
corso, aumentato delle quote di ammortamento accantonate e non
disponibili non comprese nel risultato contabile negativo di
amministrazione.
3. L’applicazione nel bilancio del disavanzo accertato in sede di
rendiconto comporta l’adozione di un provvedimento di
assestamento.
Art. 18 - Fondo di riserva
1. Nella parte corrente dello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di
riserva con una dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore
al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.
2. Il fondo può essere destinato all’integrazione o all’istituzione
di stanziamenti per spesa correnti.
3. I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere effettuati,
con deliberazione della giunta comunale, fino al 31 dicembre e
devono essere comunicati al presidente del consiglio comunale,
affinché ne informi il consiglio stesso.
4. Al fondo di riserva non possono essere imputati direttamente
impegni o pagamenti di spese di qualsiasi natura.
Art. 19 - Ammortamento beni
patrimoniali
1. Nell’apposito intervento di ciascun
servizio è iscritto l’importo dell’ammortamento accantonato per i
beni relativi, nella misura non inferiore al 30% del valore
calcolato secondo i criteri dell’art. 229 del T.U.E.L. di seguito
elencati e con la gradualità prevista dall’art. 117 del D. Lgs.
77/95:
|
Coefficiente
|
Beni
|
|
2%
|
strade, ponti ed altri beni demaniali
|
|
3%
|
edifici, anche demaniali, compresa la
manutenzione straordinaria;
|
|
15%
|
macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti
ed altri beni mobili
|
|
20%
|
attrezzature e sistemi informatici (compresi
programmi applicativi), automezzi di movimentazione, motoveicoli ed
altri beni
|
2. L’utilizzazione delle somme accantonate ai
fini del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono
rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio.
3. Agli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo
di “ammortamenti di esercizio” non possono essere imputati
direttamente impegni o pagamenti di spese, né da essi possono
essere prelevati fondi in favore di altri interventi di spesa. Alla
chiusura di ciascun esercizio detti stanziamenti costituiscono
economie di spese e a tale titolo, concorrono a formare un aumento
di corrispondente importo dell’avanzo di amministrazione.
4. Le quote di ammortamento vanno ripristinate nei successivi
bilanci annuali di previsione, utilizzando la quota di avanzo di
amministrazione o di bilancio da essi derivante, ovvero, se
l’avanzo di amministrazione non fosse sufficiente, con la
corrispondente quota da porre a carico della parte passiva del
bilancio.
5. Occorrendo, le somme così evidenziate e senza la necessità di
transito per il fondo, possono essere utilizzate per reinvestimenti
transito per il fondo, possono essere utilizzate per reinvestimenti
patrimoniali, con l’applicazione dell’avanzo presunto di
amministrazione al bilancio annuale.
6. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, i beni mobili non registrati, posseduti da oltre un
quinquennio, sono considerati interamente ammortizzati.
Art. 20 - Procedura per la formazione ed
approvazione del bilancio di previsione
1. Entro 70 giorni dal termine di approvazione
del bilancio di ciascun anno, i responsabili di area, di concerto
con i titolari di posizioni organizzative, sulla base delle
esigenze funzionali connesse alle attività di rispettiva competenza
e tenuto conto dello stato di accertamenti di entrata e degli
impegni di spesa riferiti alla gestione dell’anno in corso,
predispongono le proposte degli stanziamenti da iscriversi nel
bilancio di previsione per l’anno successivo con riferimento alle
entrate specifiche dei rispettivi servizi, alle spese correnti ed a
quelle di investimento.
2. Le previsioni delle spese correnti non consolidate relative a
servizi e uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono
individuate nell’ammontare previsionale dell’anno in corso,
diminuito del 5%.
Il titolare del servizio finanziario è tenuto a segnalare al
segretario generale e al direttore generale l’inerzia del servizio
o ufficio inadempiente.
3. In particolare, nella formulazione delle proposte, i
responsabili di area, dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) le entrate tributarie sono indicate nell’ammontare presunto
sulla base dell’andamento del gettito dell’anno in corso e del
precedente, nonché sulla base delle previsioni più attendibili di
sviluppo con riferimento alle modificazioni derivanti da
provvedimenti di recupero della base imponibile ovvero di
adeguamento delle aliquote tariffarie già adottate;
b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o
della Regione sono previste tenendo conto dei criteri di riparto
stabiliti dalla legge ovvero, in mancanza, in misura non superiore
all’importo delle ultime assegnazioni;
c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto
dell’andamento del gettito dell’anno in corso e del precedente,
nonché delle caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione
agli equilibri gestionali dei singoli servizi ed alle correlate
destinazioni di spesa;
d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento,
sono indicate in base alla valutazione analitica dei singoli
cespiti;
e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto
della potenzialità di indebitamento, nel rispetto degli obblighi di
equilibrio economico-finanziario dl bilancio;
f) le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni
già assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo
conto dei programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la
previsione attendibile, coerente e compatibile con le presunte
disponibilità finanziarie.
4. Entro 50 giorni dal termine di approvazione del bilancio di cui
al comma 1, il responsabile del servizio finanziario, sulla base
delle proposte dei responsabili di area e delle notizie ed atti in
suo possesso, predispone un progetto di “bilancio aperto” da
sottoporre all’esame congiunto dell’organo esecutivo e dei
responsabili di area, per la valutazione necessaria alla
definizione negoziata dei programmi, degli obiettivi di gestione e
delle dotazioni finanziarie assegnabili a ciascun servizio, anche
con riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale.
5. Entro 25 giorni dal termine di approvazione del bilancio, la
giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e
lo schema di bilancio pluriennale.
6. Dopo l’approvazione viene richiesto a ciascun consiglio di
circoscrizione il parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema
di bilancio di previsione approvato dall’organo esecutivo; il
parere dev’essere comunicato, ai sensi dell’art. 15 del regolamento
per i consigli circoscrizionali, entro 15 giorni dalla
richiesta.
7. Entro 20 giorni dal termine di approvazione del bilancio, il
sindaco dà comunicazione dell’avvenuta predisposizione dei
documenti contabili di cui al comma precedente all’organo di
revisione e ai capigruppo consiliari, con l’avvertenza che i
documenti stessi e gli allegati che vi si riferiscono sono
depositati presso l’ufficio di segreteria per prenderne visione, ai
fini della presentazione, rispettivamente, della relazione e degli
eventuali emendamenti.
8. Entro inderogabilmente 10 giorni dal termine di approvazione del
bilancio, l’organo di revisione provvede a far pervenire all’Ente
la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati.
9. Entro 10 giorni dal termine di approvazione del bilancio, i
consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo
schema di bilancio predisposto dalla giunta. Gli emendamenti, in
forma scritta e non comportanti squilibri di bilancio, sono diretti
al sindaco per il preventivo esame da parte della Giunta. Gli
emendamenti proposti successivamente possono essere dichiarati
inammissibili dall’organo competente.
10. Gli emendamenti proposti devono singolarmente salvaguardare
l’equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non
compensativi o riferiti alla stessa risorsa, intervento o capitolo
di bilancio già emendato e presentati oltre il termine per
acquisire i pareri ex art. 49 del T.U.E.L.
11. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati
che vi si riferiscono, ivi compresi la relazione dell’organo di
revisione, gli emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati
presso l’ufficio di segreteria entro la data di invio dell’avviso
di convocazione del consiglio comunale per l’approvazione di
competenza nel rispetto del termine di legge.
Art. 21 - Procedure modificative delle
previsioni di bilancio: variazioni
1. Le variazioni agli stanziamenti delle
risorse dell’entrata e degli interventi della spesa sono deliberate
dal consiglio comunale non oltre il termine del 30 novembre di
ciascun anno.
2. In caso di urgenza, le deliberazioni di variazione possono
essere adottate dalla giunta comunale. Le deliberazioni della
giunta devono essere trasmesse all’organo regionale di controllo
entro 5 giorni dall’adozione, a pena di decadenza. Le stesse devono
essere ratificate dal consiglio comunale, a pena di decadenza entro
i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica
consiliare deve comunque essere adottato entro il 31 dicembre
dell’anno in corso, anche se a tale data non sia ancora scaduto il
termine utile di sessanta giorni.
3. Qualora sulla base della deliberazione di giunta decaduta per
mancata o parziale ratifica, siano sorte obbligazioni finanziarie
per il Comune, il consiglio comunale deve adottare, con motivata
deliberazione, i provvedimenti necessari per la regolarizzazione
dei rapporti debitori sorti nei confronti dei terzi interessati. Il
provvedimento dev’essere adottato entro il trentesimo giorno
successivo alla scadenza del termine per la ratifica, ovvero entro
il 31 dicembre di ciascun anno nel caso che il termine di decadenza
a tale data non sia ancora compiuto.
4. Con il provvedimento di variazione del bilancio annuale sono
automaticamente apportate le variazioni al bilancio pluriennale e
alla relazione previsionale e programmatica, in conseguenza degli
effetti prodotti, dalla variazione stessa, nelle annualità
considerate.
Art. 22 - Assestamento generale di
bilancio
1. L’operazione contabile di assestamento
generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la
quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed
alle esigenze di impegno, le previsioni di competenza al fine di
mantenere l’equilibrio di bilancio.
2. L’assestamento di bilancio dev’essere deliberato entro il 30
novembre di ogni anno.
3. Le eventuali proposte di variazione al bilancio formulate dai
servizi devono essere trasmesse al servizio Finanziario entro il 1°
novembre e comunque in tempo utile, per consentire l’espletamento
delle procedure e l’acquisizione dei pareri.
Art. 23 - Assegnazioni di maggiori somme
alle spese in conto capitale
1. In corrispondenza degli accertamenti di
entrata con vincolo di destinazione sono iscritti nella spesa i
correlativi importi per il reimpiego, al fine di mantenere
l’equilibrio delle poste speciali.
2. Le eventuali eccedenze di entrata rispetto agli impieghi di cui
al primo comma, possono o essere conservate a residui, qualora se
ne prospetti un loro impiego nel breve termine, oppure costituire
economie di spesa confluenti nel risultato accertato alla chiusura
dell’esercizio.
3. Le eccedenze di entrate con vincolo di destinazione confluite
nel risultato di amministrazione vanno reimpiegate con
l’istituzione di appositi interventi o con l’integrazione delle
dotazioni di quelli previsti, nel bilancio annuale di previsione in
corso.
4. Il provvedimento di variazione per il reimpiego è di competenza
del consiglio comunale.
Art. 24 - Situazione economica
1. Le previsioni di competenza relative alle
spese correnti, aumentate delle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui o dei prestiti, anche obbligazionari, non
possono essere complessivamente superiori alle previsioni di
competenza dei primi tre titoli dell’entrata.
2. Qualora le previsioni dei primi tre titoli dell’entrata siano
superiori al complesso delle spese correnti maggiorate delle quote
di capitali, di cui al precedente comma, l’eccedenza viene
destinata al finanziamento di spese in conto capitale (avanzo
economico).
Art. 25 - Funzioni delegate dalla Regione
e dallo Stato
1. Il bilancio recepisce, ai sensi di quanto
stabilito dal terzo comma dell’art. 12 del D. Lgs. 28 marzo 2000,
n. 76 e per quanto sia compatibile con il presente regolamento, le
disposizioni recate dalle leggi della Regione sulle entrate e spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità
del controllo sulla destinazione dei fondi assegnati.
2. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla Regione non
possono essere allocate tra i servizi per conto di terzi.
3. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
somme relative a funzioni delegate provenienti dal bilancio dello
Stato.
Art. 26 - Servizi per conto di
terzi
1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV
delle spese trovano iscrizione, ordinate per capitoli, le somme
relative a servizi per conto di terzi, che si riferiscono
esclusivamente ad entrate e spese che sono effettuate per conto di
terzi e che costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un
credito.
Art. 27 - Esercizio
provvisorio
1. Se la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione è stata fissata dalla
legge in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine, da gestire sulla
base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato con l’effetto
che possano essere effettuate, per ciascun intervento, spese in
misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo delle somme
previste in via definitiva nell’ultimo bilancio, con esclusione di
quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte
dell’organo regionale di controllo, il consiglio delibera
l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi,
sulla base del bilancio già deliberato. Le spese possono essere
effettuate soltanto con la disciplina di cui al comma
precedente.
Art. 28 - Gestione provvisoria
1. Quando il bilancio di previsione non venga
deliberato entro il termine di legge, è consentita esclusivamente
una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti
di spesa dell’ultimo bilancio approvato.
2. La gestione provvisoria è limitata all’adempimento delle
obbligazioni pecuniarie già assunte, di quelle derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi
tassativamente regolati dalla legge nonché al pagamento delle spese
di personale, dei residui passivi di spesa, delle rate di mutuo,
dei canoni, imposte e tasse e in generale, ai pagamenti necessari
per evitare che siano recati all’Ente danni patrimoniali certi e
gravi.
Art. 29 - Principi contabili di
gestione
1. Gli enti locali possono effettuare spese
solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente
intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione
della copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
T.U.E.L. Il responsabile del procedimento, conseguita l’esecutività
del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l’impegno
e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione della
prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura dev’essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo
restando quando disposto al comma 4, il terzo interessato, in
mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali, l’ordinazione
fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all’intervento o capitolo di bilancio e all’impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l’ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni
e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data
non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo
interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in
violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto
obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la
parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e)
del T.U.E.L, tra il privato fornitore e l’amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le
esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a
coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.
Art. 30 - Riconoscimento di debiti fuori
bilancio ed equilibrio finanziario
1. Nel caso in cui venga rilevata l’esistenza
dei debiti fuori bilancio, il consiglio comunale è tenuto a
riconoscere la legittimità degli stessi con specifica e motivata
deliberazione, considerato che le fattispecie riconducibili al
debito possono essere poste a carico del bilancio comunale
esclusivamente se rientrano tra quelle elencate dall’art. 194 del
T.U.E.L..
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di
copertura della spesa e l’impegno in bilancio dei fondi necessari,
avente valore di vincolo prioritario rispetto ad impegni che
sopravvengono. A tal fine, possono essere utilizzate, per l’anno in
corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate e
disponibilità, compreso l’avanzo di amministrazione accertato con
l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, nonché
i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili. Non è possibile, per lo scopo in argomento, utilizzare
entrate aventi specifica destinazione per legge.
3. E’ possibile disporre il pagamento rateizzato dei suddetti
debiti. A tal fine è necessaria la predisposizione ed approvazione,
da parte del consiglio comunale, di un piano di durata massima
triennale, concordato con i creditori. Inoltre, nel caso di
motivata e documentata indisponibilità di risorse finanziarie e
comunque dopo aver esperito i mezzi di cui al precedente comma 2,
il Comune può fare ricorso all’assunzione di apposito mutuo da
destinare al finanziamento della quota residua dei debiti fuori
bilancio riconoscibili.
4. Nel caso in cui l’esistenza di debiti fuori bilancio risulti
dall’ultimo rendiconto approvato, ovvero nel caso in cui lo stesso
si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il consiglio
comunale deve provvedere all’adozione dei provvedimenti di cui al
comma 2 e di quelli comunque necessari al ripristino
dell’equilibrio finanziario, entro il 30 settembre
successivo.
5. Entro 30 giorni dalla segnalazione effettuata dal responsabile
del servizio Finanziario, di cui all’art. 6, 1° comma, lett. f, il
consiglio comunale provvede al riequilibrio del bilancio a norma
dell’art. 193 del T.U.E.L..
6. Il consiglio comunale, indipendentemente dalla sussistenza delle
condizioni di cui al precedenti commi, procede entro lo stesso
termine del 30 settembre ad una ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi, per l’esercizio in corso. In tale
contesto, qualora anche a seguito della necessità di adottare
provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio o di
ripiano del disavanzo della gestione dell’esercizio precedente, sia
prevedibile uno squilibrio della gestione finanziaria per
l’esercizio in corso, il consiglio comunale adotta i provvedimenti
per ripristinare il pareggio di bilancio, con l’utilizzo, nell’anno
in corso e nei due successivi, delle entrate indicate nel comma
2.
7. Le deliberazioni dell’organo consiliare di cui ai commi 4, 5 e 6
devono essere allegate al rendiconto dell’esercizio relativo. La
mancata adozione delle deliberazioni di riequilibro è equiparata,
ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di
previsione a cui consegue, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del
T.U.E.L., l’attivazione della procedura per lo scioglimento del
Consiglio comunale.
8. Decorso il termine previsto per l’adozione dei provvedimenti di
ripiano del disavanzo o di riconoscimento dei debiti fuori
bilancio, senza che il Comune si sia positivamente attivato, è
consentita l’effettuazione delle sole spese riguardanti servizi
espressamente previsti dalla legge, o derivanti da contratti già
stipulati o, comunque, da impegni precedentemente assunti o
sentenze passate in giudicato.
Art. 31 - Piano esecutivo di
gestione
1. Prima dell’inizio di ciascun esercizio
finanziario e comunque non oltre 15 giorni dall’approvazione del
bilancio, la giunta comunale, con propria deliberazione, definisce
il piano esecutivo di gestione.
2. Il piano esecutivo di gestione consiste in un’ulteriore
articolazione in capitoli sia delle risorse dell’entrata, sia degli
interventi della spesa, allo scopo di permettere una lettura per
centri di responsabilità delle attività e dei programmi
dell’Amministrazione comunale.
3. Il piano esecutivo deve evidenziare gli obiettivi di gestione,
individuare i centri di responsabilità di costo e di ricavo, ed
assegnare le risorse di personale, di attrezzature e di mezzi
finanziari per il raggiungimento dei risultati programmati. Nel
piano medesimo devono essere specificate le modalità e i limiti
attraverso i quali viene esplicata l’azione dei responsabili dei
servizi e dei risultati.
4. Sono titolari dei centri di responsabilità ovvero dei servizi,
salvo deroga, i dipendenti aventi la qualifica di “dirigente”
(livello IX) e/o i titolari di posizioni organizzative.
5. Il responsabile del servizio attiva e segue l’istruttoria degli
atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione del piano
esecutivo di gestione, risponde del regolare reperimento delle
entrate e dell’andamento delle spese per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, nonché dell’utilizzo delle risorse
strumentali assegnate.
6. Nel piano esecutivo di gestione sono individuati anche i fondi
che restano a disposizione degli organi (giunta e consiglio
comunale e sindaco), in quanto destinati a finanziare atti di
competenza dei medesimi.
Art. 32 - Variazione al piano esecutivo
di gestione
1. Qualora le assegnazioni di risorse di cui
al precedente articolo richiedano modificazioni, il responsabile
del servizio, propone alla giunta comunale gli adeguamenti da
apportare al P.E.G..
2. La proposta viene sottoposta alla giunta che può predisporre i
conseguenti provvedimenti, ovvero non dare corso alla richiesta di
integrazione. In caso di diniego della richiesta del proponente, il
relativo provvedimento deve essere motivato.
3. Qualora la proposta di cui sopra comporti variazione alle
risorse finanziarie del piano esecutivo di gestione, circoscritte
nell’ambito di ciascun intervento, provvede con propria
deliberazione la giunta comunale. Tali provvedimenti, non soggetti
a controllo e ratifica consiliare, entro e non oltre il 15 dicembre
di ciascun esercizio.
CAPO IV - LA GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 33 - Entrate del Comune
1. Le entrate del Comune sono costituite da
tutti i proventi di qualsiasi natura che lo stesso ha diritto di
esigere in virtù di leggi, regolamenti o di qualsiasi altro titolo,
con riferimento all’art. 149 del T.U.E.L..
2. Tutte le entrate del Comune devono essere iscritte nel bilancio
di previsione.
Art. 34 - Competenze in ordine alla
realizzazione delle entrate
1. Il servizio finanziario cura la regolare
iscrizione in bilancio e la registrazione degli accertamenti delle
entrate.
2. L’entrata è accertata quando, verificata la ragione del credito,
la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
soggetto debitore, quantificata la somma da pagare e fissato il
termine di pagamento, si può attribuire su base certa alla
competenza dell’esercizio, l’ammontare del credito.
3. Ogni responsabile di servizio del Comune deve comunicare al
servizio finanziario ogni atto della propria attività o elemento,
di cui venga in possesso o di cui sia a conoscenza, dal quale
derivi o possa derivare un’entrata per il Comune. La comunicazione
dev’essere effettuata in forma documentale valida ai fini
contabili. Il servizio finanziario, sulla base della documentazione
presentata, previa verifica della completezza della stessa,
provvede ad annotare nelle proprie scritture i relativi dati.
4. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata
l’entrata è tenuto a seguire le relative procedure fino alla
riscossione delle somme e delle relativi sanzioni e oneri applicati
o applicabili, nelle forme e con le modalità previste dalle leggi
tributarie e fiscali vigenti, adottare e/o proporre le azioni
necessarie per evitare eventuali prescrizioni dei crediti ed
assicurare la regolare riscossione delle entrate iscritte nel
bilancio annuale e nel conto del residui. E’ inoltre tenuto ad
emettere le fatture di propria competenza, registrarle nel registro
fatture IVA, comunicando mensilmente, secondo le disposizioni
impartite dal servizio finanziario, le registrazioni
effettuate.
Art. 35 - Fasi di acquisizione delle
entrate
1. Tutte le entrate vengono riscosse
attraverso ordinativi d’incasso, sottoscritti dal responsabile del
servizio finanziario ovvero da un funzionario delegato dal
responsabile di area, tramite la tesoreria comunale.
2. In nessun caso il tesoriere può rifiutare la riscossione delle
somme che, anche in mancanza di ordine d’introito, vengano versate
in favore del comune. Qualora il versamento non sia accompagnato da
documento giustificativo, dette somme sono trattenute in conto
sospeso fino alla conferma da parte del servizio finanziario, con
la conseguente emissione dell’ordinativo d’incasso.
3. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per
ciascun anno finanziario, recano le indicazioni previste nell’art.
180 del T.U.E.L..
Art. 36 - Operazioni di fine
esercizio
1. Gli ordinativi di incasso non estinti entro
il 31 dicembre dell’esercizio di competenza e giacenti presso la
tesoreria, sono restituiti al servizio finanziario per
l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei
residui attivi.
2. Gli ordinativi di incasso estinti solo parzialmente vengono
trattenuti dal tesoriere e contrassegnati con la dizione
“Estinzione parziale per l’importo di lire .........”. Tale
eventualità dev’essere segnalata al servizio finanziario per
l’iscrizione delle somme non riscosse nel conto dei residui
attivi.
Art. 37 - Riscuotitori
speciali
1. Particolari diritti e proventi, per i quali
mal si presta il versamento diretto in tesoreria, possono essere
riscossi da dipendenti incaricati (riscuotitori speciali), a ciò
autorizzati mediante apposito provvedimento della giunta comunale.
In tal caso le somme riscosse a qualsivoglia titolo devono essere
versate al tesoriere entro le 48 ore successive alla
riscossione.
Art. 38 - La quietanza del
tesoriere
1. Il tesoriere deve rilasciare, per le somme
che riscuote, quietanza contrassegnata con numero progressivo per
ogni esercizio.
2. Le quietanze sottoscritte dal tesoriere devono recare:
a) il nominativo di chi paga o la denominazione dell’Ente o persona
giuridica per conto del quale viene fatto il versamento;
b) la somma riscossa;
c) la causale del credito del comune e la data di rilascio.
3. Nelle quietanze non devono farsi cancellazioni, sostituzioni di
parole, né alterazioni di sorta. In caso di errore, si provvede
alla correzione mediante annotazione firmata dal tesoriere, sia
sulla quietanza, sia sulla matrice. Quando non sia possibile
eseguire le correzioni, il tesoriere ne effettua l’annullamento
mediante apposita annotazione sottoscritta. La quietanza annullata
viene unita alla relativa matrice, a tergo della quale deve essere
indicato il motivo dell’annullamento.
4. In nessun caso è consentito rilasciare copia delle quietanze,
salvo che di esse sia fatta richiesta dal servizio finanziario.
Qualora la quietanza sia andata smarrita o distrutta il tesoriere
può rilasciare apposita attestazione desunta dalla propria
documentazione. Se gli atti si trovano, col rendiconto generale,
presso gli uffici comunali, alla certificazione provvede il
responsabile del servizio finanziario. Del rilascio del certificato
dev’essere fatta annotazione sulla matrice della quietanza e sugli
ordinativi di incasso.
Art. 39 - Riscontro delle operazioni di
tesoreria
1. Il responsabile del servizio finanziario
esercita il riscontro su tutte le operazioni della tesoreria e dei
dipendenti incaricati come riscuotitori speciali e ne controfirma
le situazioni e i rendiconti periodici.
1 bis. I riscuotitori interni, diversi dal cassiere-economo,
riversano le somme riscosse presso il tesoriere dell’Ente con
cadenza quindicinale.
2. Quando rilevi irregolarità, ne informa il sindaco, il segretario
comunale e l’organo di revisione, indicando i provvedimenti da
assumere a tutela degli interessi dell’Ente.
Art. 40 - Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme
accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio
finanziario.
2. Le somme di cui al precedente comma vengono conservate nel conto
dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati
riscossi, ovvero si siano estinti per prescrizione.
3. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui attivi di
somme non accertate e che comunque non rappresentino crediti del
Comune. Prima dell’inserimento nel conto dei residui attivi,
dev’essere provveduto al riaccertamento degli stessi, per
verificare le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e
la presupposta esistenza di un titolo giuridico.
4. I residui attivi di cui il servizio responsabile ne accerta
l’insussistenza per indebito, per erronea determinazione o per
l’assoluta inesigibilità, vengono annullati dal consiglio comunale,
con apposito atto in sede di approvazione del rendiconto ed
eliminati dalla contabilità.
CAPO V - LA GESTIONE DELLE SPESE
Art. 41 - Fasi della spesa
1. Sono spese del Comune quelle alle quali
dev’essere provveduto a carico del bilancio a norma di legge,
statuto, regolamento e atti amministrativi per l’espletamento delle
funzioni del Comune.
2. Le fasi della spesa sono quelle indicate e descritte dagli artt.
182 del T.U.E.L. e seguenti e precisamente:
- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione;
- pagamento.
Art. 42 - Impegno della spesa
1. I responsabili dei servizi nell’ambito
delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dallo statuto
adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in
bilancio.
2. Gli atti di impegno relativi alle competenze gestionali, in
attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai
responsabili dei servizi con proprie determinazioni.
3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio
le somme dovute a creditori individuati, per ragioni determinate, a
seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il
termine dell’esercizio.
4. Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri per i
seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la
continuità del servizio, requisito che dev’essere attestato nella
proposta di provvedimento dal responsabile del competente
servizio;
b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le
quali l’impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri
nelle consuetudini o quando l’ente ne riconosca la necessità o la
convenienza; il requisito della necessità della convenienza
dev’essere attestato nella proposta di provvedimento dal
responsabile del competente servizio;
c) spese comunque comprese nei limiti delle previsioni di bilancio
pluriennale approvato dal consiglio.
5. Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le
rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti compresi gli
interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per
quelle dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di
legge, si considerano impegnate con l’approvazione del bilancio e
successive variazioni.
6. Le spese in conto capitale finanziate con l’assunzione di mutui
a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza
e per l’ammontare del correlato accertamento di entrata.
7. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa,
sia di parte corrente che in conto capitale correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
8. Chiuso col 31 dicembre l’esercizio finanziario, nessun impegno
può essere assunto a carico del precedente esercizio. Le differenze
tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del
bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e
a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
Art. 43 - Adempimenti procedurali - atti
di impegno
1. Tutti gli atti dei responsabili dei servizi
che comportano assunzione di oneri a carico dell’ente sono definite
determinazioni e sono classificati e registrati cronologicamente a
cura del servizio di protocollo generale o protocolli settoriali se
istituiti, registrati su un apposito registro; devono essere
inoltrati, in triplice originale a mezzo elenco, entro 15 giorni,
al servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria di cui al successivo
art. 45.
2. La determinazione acquista efficacia e quindi diventa esecutiva
con l’apposizione del visto.
3. Il responsabile del servizio finanziario ovvero un funzionario
delegato dal responsabile di area, qualora accerti la regolarità
contabile e l’esistenza della copertura finanziaria, appone il
visto entro 5 giorni a decorrere dal ricevimento delle
determinazioni.
4. Qualora il responsabile del servizio finanziario ovvero il
delegato, rilevi la irregolarità contabile o la non sussistenza
della copertura finanziaria, restituisce l’atto al responsabile del
servizio proponente, apponendovi la dicitura «non esecutivo» entro
i termini di cui al comma 3, evidenziando, per iscritto, i rilievi
che lo hanno indotto a non apporre il visto.
5. Il responsabile del servizio proponente ha la facoltà:
a) di modificare la determinazione e adeguarla ai rilievi sollevati
dal responsabile del servizio finanziario o dal delegato;
b) di non modificare la determinazione la quale, pertanto, non
acquista efficacia.
6. Dopo aver apposto il “visto” sulla determinazione, il servizio
finanziario restituisce il primo originale al servizio di
provenienza ed invia la seconda copia alla segreteria generale, per
gli adempimenti di competenza. La terza e ultima copia viene
trattenuta e classificata nell’archivio del servizio
finanziario.
Art. 44 - Pareri di regolarità
contabile
1. Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, dev’essere richiesto il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e,
qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere
contabile previa verifica:
a) della corretta imputazione delle entrate e della spesa;
b) dell’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto
dell’obbligazione;
c) della conformità alle norme fiscali;
d) del rispetto dell’ordinamento contabile degli enti locali e in
generale di tutta la normativa sulla contabilità pubblica;
e) della presunta capacità finanziaria dell’ente in caso in cui ci
si trova in presenza di provvedimenti che comportino spese
future.
3. Il parere di cui al comma precedente dev’essere reso non oltre
10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della proposta, con un
termine minimo di tre giorni.
4. Qualora la proposta di deliberazione accerti variazioni negative
delle entrate dell’Ente, il parere contabile è limitato
all’indicazione dello stanziamento di spesa che si propone di
ridurre contestualmente al fine di mantenere l’equilibrio di
bilancio.
5. L’organo deputato ad adottare l’atto, in presenza di parere
negativo, può ugualmente assumere il provvedimento con apposita
motivazione circa le ragioni che inducano a disattendere il parere
stesso.
Art. 45 - Visto di regolarità contabile
sulle determinazioni
1. La determinazione che comporta assunzione
di oneri a carico dell’Ente non acquista efficacia ed è quindi non
esecutiva, se non contiene il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria previsto dall’art. 151 comma 4
del T.U.E.L..
2. Il visto di cui al comma 1 è apposto dal responsabile del
servizio finanziario o dal funzionario formalmente designato dal
responsabile di area, dopo aver valutato la regolarità contabile e
la copertura finanziaria dell’operazione.
3. Il responsabile del servizio finanziario, fino all’attuazione
dell’eventuale necessario provvedimento di riequilibrio del
bilancio, è tenuto a limitare il parere di regolarità contabile
sulle deliberazioni e il visto sulle determinazioni, in modo che,
il totale annuo della spesa impegnata contabilmente, comprensiva
degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi,
contratti o sentenze, non ecceda l’ammontare delle entrate correnti
di competenza effettivamente previste.
Art. 46 - Spese finanziate con avanzo di
amministrazione e con mutuo
1. Le spese finanziate con avanzo di
amministrazione possono essere impegnate solo dopo l’avvenuto
accertamento dell’avanzo stesso, con l’approvazione del rendiconto
da parte del consiglio comunale.
Art. 47 - Liquidazione delle
spese
1. La liquidazione della somma certa e liquida
dovuta è effettuata dal responsabile del procedimento, che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa, previa assunzione del
relativo impegno, sulla base dei documenti comprovanti il diritto
del creditore e verifica del regolare adempimento della
prestazione.
2. Il soggetto che aveva impegnato la spesa, effettuati i riscontri
di cui al comma 1, trasmette i documenti giustificativi al servizio
finanziario per i controlli di competenza, ordinando il pagamento
nei capitoli ed impegni relativi.
Art. 48 - Riduzione dell’impegno di
spesa
1. A seguito dell’atto di liquidazione della
spesa, il servizio finanziario, su indicazione del servizio
liquidatore, procede alla riduzione dell’impegno per la somma
eccedente quella liquidata e all’aggiornamento della disponibilità
sul relativo stanziamento di spesa.
Art. 49 - Ordinazione dei
pagamenti
1. Sulla base degli atti, previa verifica
della spesa e della completezza e regolarità della documentazione
presentata a corredo, il servizio finanziario provvede
all’ordinazione dei pagamenti, osservandone, se possibile, la
successione cronologica.
2. L’ordinazione dei pagamenti avviene mediante emissione dei
mandati di pagamento contenenti gli elementi indicati all’art. 185
del T.U.E.L..
Art. 50 - Trasmissione al
tesoriere
1. I mandati di pagamento, in originale, sono
trasmessi al tesoriere con elenco in duplice copia, firmato dal
responsabile del servizio finanziario. Il tesoriere restituisce un
esemplare dell’elenco, debitamente sottoscritto in segno di
ricevuta.
2. Sono equiparati e compatibili i mezzi di trasmissione dei dati
con supporti magnetici e sistemi informativi a collegamento
diretto.
Art. 51 - Pagamento dei
mandati
1. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal
responsabile del servizio finanziario, ovvero da un funzionario
delegato dal responsabile di area.
2. Il tesoriere deve pagare i mandati di pagamento agli intestatari
o ai loro legali rappresentati.
Art. 52 - La quietanza sui titoli di
spesa
1. I creditori devono, alla presenza di chi
paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa, apponendovi il
proprio nome e cognome.
2. Il tesoriere può accettare, sotto la sua responsabilità,
quietanza o ricevute stese su foglio a parte, in cui siano
dichiarati la riscossione della somma, indicata in cifre e in
lettere, la causale del pagamento, la data e gli estremi del
mandato in base al quale è eseguito. Di tale quietanza deve essere
fatta menzione nell’ordinativo.
3. Al tesoriere compete la conservazione di tali atti fino alla
resa del conto.
4. La quietanza dev’essere data incondizionatamente e senza riserva
alcuna così come indicato nell’art. 218 del T.U.E.L..
Art. 53 - Ruoli di spese fisse e liste di
carico
1. I ruoli di spese fisse e liste di carico
per canoni, fitti, rate di ammortamento di mutui e prestiti
contratti dal Comune nonché contributi in annualità predeterminate
a favore di terzi, sono redatti dai servizi competenti in materia e
trasmessi dal servizio finanziario al tesoriere.
2. I ruoli hanno gli stessi contenuti descrittivi previsti per il
mandato di pagamento, con l’indicazione delle somme da pagare alle
singole scadenze. Essi sono firmati dal responsabile del servizio
che li ha emessi e vistati dal responsabile del servizio
finanziario.
3. I ruoli sono trasmessi per l’esecuzione al tesoriere secondo le
modalità previste per i mandati di pagamento.
4. I mandati relativi ai pagamenti di spese relative ad obblighi
tributari, di spese per partite iscritte a ruolo e per delegazioni
di pagamento, a cui il Tesoriere deve provvedere per disposizione
di legge, devono essere emessi entro i 15 giorni successivi al
pagamento e comunque, entro il mese in corso.
Art. 54 - Commutazione dei mandati di
pagamento
1. Per i mandati non ancora estinti alla data
del 31 dicembre, il tesoriere è tenuto a disporre il pagamento
mediante commutazione in assegno postale o altro analogo mezzo di
pagamento postale o bancario.
Art. 55 - Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme
impegnate a norma del presente regolamento e non ordinate, ovvero
ordinate e non pagate entro il termine dell’esercizio. Non è
ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non
regolarmente impegnate entro il termine dell’esercizio.
2. Prima dell’inserimento nel conto dei residui passivi viene
provveduto al riaccertamento degli stessi per verificare il titolo
del loro mantenimento in tutto o in parte.
3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi
diversi da quelli per i quali sono stati originati.
Art. 56 - Mandati di pagamento in conto
residui
1. In pendenza dell’approvazione del
rendiconto e della definitiva determinazione in ordine al
mantenimento delle somme a residui, possono essere emessi, dopo il
1° gennaio, mandati di pagamento sugli impegni rimasti
insoddisfatti nel precedente esercizio.
2. I residui passavi provvisori devono risultare da apposito elenco
determinato in base al verbale di chiusura dell’esercizio che,
firmato dal Responsabile del servizio finanziario, dev’essere
consegnato al tesoriere.
3. Detto elenco provvisorio può essere aggiornato nel corso delle
operazioni di compilazione del rendiconto.
4. L’elenco definitivo dei residui risultanti dal rendiconto,
sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, va
consegnato al tesoriere dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 57 - Eliminazione dei residui
passivi
1. Le somme costituenti residui passivi sono
conservate nell’apposito conto fino al loro pagamento, ovvero fino
alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione, segnalata al
servizio finanziario dal responsabile del relativo procedimento di
spesa.
2. I residui passivi per spese d’investimento sono conservati
nell’apposito conto fino al pagamento delle spese inerenti il
collaudo finale dell’opera. Se l’opera finanziata mediante
assunzione di mutuo di qualsiasi altro prestito, ed il conto finale
dell’opera chiuda con il non completo utilizzo del finanziamento
assunto, per la quota di residuo restante deve essere chiesta la
riduzione all’istituto mutuante, con la conseguente eliminazione
delle poste di residuo attivo e passivo, ovvero la devoluzione
della quota ancora disponibile ad altra opera. La concessione della
devoluzione del residuo del mutuo ad altra opera comporta
l’eliminazione delle poste di residuo attivo e passivo e la
reiscrizione delle partite nel bilancio di previsione
annuale.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate a norma del presente regolamento, entro il
termine dell’esercizio e che comunque non rappresentano
obbligazioni di spesa entro lo stesso termine, costituiscono
economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
4. Costituiscono economie anche le minori spese sostenute rispetto
all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della
liquidazione, sentito il servizio che ne ha disposto
l’ordinazione.
Art. 58 - Spese di
rappresentanza
1. Fra le spese correnti può essere previsto
un apposito stanziamento per le spese di rappresentanza, da
utilizzarsi per attività istituzionali nelle quali occorra
garantire immagine di prestigio del Comune.
CAPO VI - GLI INVESTIMENTI E IL LORO
FINANZIAMENTO
Art. 59 - Gli investimenti
1. Le fonti di finanziamento utilizzate
dall’Ente sono da individuare fra quelle indicate nell’art. 199 del
T.U.E.L..
Art. 60 - Finanziamento delle spese
derivate
1. Le spese di gestione e gli oneri finanziari
conseguenti all’attuazione ed attivazione di investimenti, devono
trovare copertura nel bilancio pluriennale.
2. Agli effetti del presente articolo, gli oneri finanziari
s’intendono comprensivi anche della rata in conto capitale di
rimborso dei finanziamenti di terzi.
3. La copertura può avvenire sia con la previsione di reperimento
di nuove o maggiori entrate, sia riducendo altre spese
correnti.
4. Nel provvedimento di approvazione dell’investimento si deve
assumere l’impegno da inserire nei bilanci pluriennali successivi a
quello di riferimento delle ulteriori o maggiori previsioni di
spesa, facenti carico agli esercizi futuri. Di queste è redatto
apposito elenco da allegare al bilancio pluriennale.
Art. 61 - Piani
economico-finanziari
1. Prima dell’approvazione del progetto o del
piano esecutivo dell’investimento, il consiglio comunale, nelle
ipotesi previste dall’art. 201 del T.U.E.L., deve, con apposito
atto, approvare il piano economico-finanziario, con il quale
dimostrare l’effettiva possibilità di finanziamento delle spese
derivanti dall’attivazione dell’investimento ed i mezzi per farvi
fronte.
2. La deliberazione, che approva il piano economico-finanziario,
costituisce presupposto necessario di legittimità delle
deliberazione di approvazione dell’investimento e dell’assunzione
del mutuo o dell’emissione del prestito obbligazionario.
3. I predetti piani sono integrati nella relazione previsionale e
programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa,
sino al secondo esercizio successivo all’attivazione
dell’investimento.
Art. 62 - Condizioni per la contrazione
di prestiti
1. Per quanto attiene il ricorso
all’indebitamento per investimenti, si richiama quanto in
particolare previsto dagli artt. 202, 203, 204, 205, 206 e 207 del
T.U.E.L..
CAPO VII - IL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 63 - Norme richiamate
1. Il servizio di tesoreria è disciplinato
dalla parte II, titolo V del T.U.E.L., da altre leggi in materia e
dal presente regolamento, nonché dalla apposita convenzione e
relativo capitolato speciale deliberati dall’organo competente.
Art. 64 - Affidamento del servizio di
tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un
istituto di credito autorizzato, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
1° settembre 1993, n. 385, a svolgere attività bancaria,
finanziaria e creditizia ed è svolto con il sistema della tesoreria
unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni.
2. L’affidamento del servizio avviene mediante asta pubblica, con
modalità che rispettino il principio della concorrenza da esperirsi
tra istituti di credito con sportello operante nel territorio
comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio comunale
con proprio provvedimento.
3. Il capitolato d’oneri, oltre ai criteri per l’affidamento del
servizio, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) durata del contratto, non inferiore a due anni, non superiore a
9 anni;
b) misura dei tassi creditori e debitori;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) eventuale compenso annuo;
e) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata,
da assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria
nel caso di servizio reso gratuitamente;
f) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con
relative modalità;
g) altre condizioni economiche e di funzionalità del servizio ed in
particolare l’obbligo di uno sportello nell’ambito del territorio
comunale o di un Comune confinante.
4. E’ fatta salva la facoltà del Comune a richiedere al
concessionario del servizio di riscossioni dei tributi l’assunzione
del servizio di tesoreria ovvero la sola riscossione volontaria e
coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei
contributi di spettanza del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 3
e dell’art. 69, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e
successive modificazioni.
5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’Ente può procedere,
per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei
confronti del medesimo soggetto.
Art. 65 - Disciplina del servizio di
tesoreria
1. L’apposita convenzione per il servizio di
tesoreria deve prevedere, in particolare:
a. la possibilità che il servizio sia gestito con metodologie e
criteri informatici per consentire il collegamento diretto tra il
Comune e il tesoriere, al fine di agevolare l’interscambio dei dati
e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
b. l’obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria
gestione di cassa entro il termine di due mesi dalla chiusura
dell’esercizio finanziario, corredato della seguente
documentazione:
- allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per
ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e
di spesa per i servizi per conto di terzi;
- ordinativi di riscossione e di pagamento, debitamente muniti
delle relative quietanze di discarico ovvero, in sostituzione, dei
documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze
medesime;
- eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;
- la concessione delle anticipazioni di tesoreria nei limiti
consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolare al tasso
convenuto e per il periodo e l’ammontare di effettiva esposizione
debitoria.
Art. 66 - Obblighi del Comune
1. Per consentire il corretto svolgimento
delle funzioni affidate al tesoriere, il servizio finanziario del
Comune deve trasmettere la seguente documentazione:
a) copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto
esecutivo;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute
esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio
annuale;
c) elenco del residui attivi e passivi, sottoscritto dal
responsabile del servizio finanziario;
d) copia dei ruoli, liste di carico e dei documenti che comportano
entrate per il Comune da versare nel conto di tesoreria;
e) firme autografe del segretario comunale, del responsabile di
area, del responsabile del servizio finanziario, se persona
diversa, e degli atri dipendenti abilitati a sottoscrivere i
mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso e altri atti
contabili;
f) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune, per i
quali il tesoriere è tenuto a versare le relative rate di
ammortamento agli istituti creditori ed alle scadenze stabilite,
con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato
pagamento;
g) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.
Art. 67 - Obblighi del
tesoriere
1. Il tesoriere deve curare la regolare tenuta
e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate
e di pagamento delle spese di competenza del Comune, nonché la
custodia e la gestione dei titoli, dei valori e dei depositi di
pertinenza del Comune stesso.
2. Il tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornate le
proprie scritture contabili, con particolare riferimento ai
seguenti registri e documenti:
a) giornale di cassa;
b) bollettari di riscossione;
c) registro dei ruoli e liste di carico;
d) raccoglitore dei mandati di pagamento e degli ordinativi di
incasso, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o
capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
e) verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e
straordinarie;
f) comunicazione dei dati periodici di cassa alla Ragioneria
provinciale dello Stato ed alla ragioneria della Regione di
appartenenza, secondo le prescrizioni degli artt. 29 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
3. Inoltre, il tesoriere deve:
a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine
cronologico per ciascun esercizio finanziario;
b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata,
direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica;
c) fare immediata segnalazione al Comune delle riscossioni e dei
pagamenti effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi, nei
casi previsti dal presente regolamento e dalla speciale convenzione
per il servizio;
d) comunicare al Comune, con periodicità, le operazioni in ordine
alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti;
e) provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in
relazione alla notifica delle delegazioni di pagamento dei mutui
contratti dal Comune, il versamento alle scadenze prescritte delle
somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria
dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f) provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali,
d’asta e cauzionali rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla
quietanza di tesoreria.
Art. 68 - Servizio dei
depositi
1. Il tesoriere assume, a titolo gratuito, in
custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà del
Comune e delle istituzioni dallo stesso amministrate. Alle stesse
condizioni sono altresì custoditi e amministrati i titoli e i
valori depositati da terzi per cauzioni a favore del Comune, con
l’obbligo per il tesoriere di non procedere alla restituzione dei
titoli stessi senza regolari ordini comunicati per iscritto e
sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario. Le cauzioni
provvisorie e i depositi di cui al punto f) del comma 3 dell’art.
67, versate da terzi in contanti, sono accettati in base a semplice
richiesta dei presentatori e sono incassati dal tesoriere con
rilascio di apposite fedi di deposito e contabilizzate in un conto
infruttifero. La restituzione avviene su semplice nulla osta,
datato e firmato dal responsabile del servizio competente per
materia o dall’economo-cassiere, apposto sul verso delle ricevute a
suo tempo rilasciate ai depositanti.
Art. 69 - Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello
stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei
fondi economali e degli altri agenti contabili, l’organo di
revisione effettua con periodicità almeno trimestrale apposite
verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del
responsabile del servizio finanziario.
2. Ad ogni cambiamento del sindaco deve effettuarsi, inoltre, una
verifica straordinaria di cassa, con l’intervento del sindaco
cessante e di quello subentrante.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che
straordinaria, dev’essere redatto apposito verbale sottoscritto da
tutti gli intervenuti. Copia del verbale, da redigersi in triplice
esemplare, è consegnata al tesoriere e all’organo di revisione; il
terzo esemplare è conservato agli atti del servizio
finanziario.
Art. 70 - Il rendiconto di
cassa
1. Il rendiconto di cassa da rendersi dal
tesoriere entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, deve
recare:
a) l’eventuale fondo di cassa risultante alla chiusura
dell’esercizio precedente;
b) le somme riscosse in conto dei residui, distinte per ogni
residuo attivo;
c) le somme riscosse in conto della competenza, distinte per ogni
risorsa di bilancio;
d) le somme pagate in conto dei residui, distinte per ogni residuo
passivo;
e) le somme pagate in conto della competenza distinte per ogni
intervento di bilancio;
f) la situazione riassuntiva da cui risulti la differenza da
trasferire a credito dell’esercizio successivo.
2. Il conto dev’essere integrato dalla situazione dimostrativa del
movimento dei depositi in titoli e valori, sia di terzi che di
proprietà del Comune.
Art. 71 - Il riscontro sulla
tesoreria
1. Il servizio finanziario riscontra il conto
del tesoriere con le proprie scritture e nel caso di accertate
irregolarità sostanziali, ne informa immediatamente il sindaco, il
segretario comunale e l’organo di revisione, per gli eventuali
provvedimenti di addebito, dopo aver sentito il tesoriere
medesimo.
Art. 72 - Anticipazioni di
tesoreria
1. Le anticipazioni di tesoreria sono
deliberate dalla giunta comunale nel limite massimo di tre
dodicesimi delle entrate correnti accertate nell’ultimo rendiconto
approvato.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità stabilite
nell’apposito contratto di tesoreria.
CAPO VIII - IL SERVIZIO DI ECONOMATO
Art. 73 - Finalità
1. Il servizio economato provvede alla
gestione della cassa economale destinata a fronteggiare tra l’altro
le minute spese d’ufficio, le spese da farsi in occorrenze
straordinarie delle quali sia indispensabile il pagamento
immediato, la corresponsione di quanto dovuto a soggetti utilizzati
per esigenze straordinarie e momentanee, nonché le anticipazioni
dovute agli amministratori ed ai dipendenti inviati in missione
fuori comune.
Art. 74 - Rendiconto annuale
1. Le eventuali disponibilità sul fondo di
anticipazione devono essere riversate al tesoriere entro il 31
dicembre di ogni esercizio.
2. L’economo è tenuto a rendere il conto giudiziale entro due mesi
dal termine dell’esercizio o dalla cessazione dell’incarico,
allegando tutta la documentazione giustificativa.
3. L’attività della cassa economale è disciplinata dall’apposito
regolamento.
CAPO IX – CONTABILITA’ ECONOMICA
Art. 75 - Principi generali
1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali
costituiscono la base della contabilità economica. A tal fine, gli
accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrano anche il
periodo al quale i corrispondenti componenti economici positivi e
negativi si riferiscono.
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in
contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di
rilevazione in contabilità economica al verificarsi dell’evento che
li ha determinati.
3. Alla chiusura dell’esercizio si provvede alla rilevazione degli
ulteriori componenti necessari alla redazione del conto economico e
del prospetto di conciliazione.
Art. 76 - Scritture complementari -
contabilità fiscale
1. Per le attività di natura commerciale
svolta dal comune le scritture finanziarie, economiche e
patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite
registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle
specifiche disposizioni in materia. Dette rilevazioni sono
assegnate alla responsabilità di un dipendente appartenente almeno
alla categoria C1 assegnato alla struttura gestionale del bilancio
del servizio finanziario, da prevedere in sede di
organizzazione.
CAPO X - GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 77 - Beni comunali
1. I beni si distinguono in mobili, tra cui
quelli immateriali e immobili e si suddividono nelle seguenti
categorie:
a) beni soggetti al regime del demanio;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
Art. 78 - Inventario dei beni soggetti al
regime del demanio
1. L’inventario dei beni soggetti al regime
del demanio evidenzia:
a) la denominazione, l’ubicazione, l’uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
c) il valore calcolato secondo la vigente normativa;
d) l’ammontare delle quote di ammortamento.
Art. 79 - Inventario dei beni immobili
patrimoniali
1. L’inventario dei beni immobili
patrimoniali, tenuto e aggiornato dal competente servizio per
materia, evidenzia:
a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri
immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica
laddove si tratti di terreni;
c) la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
d) lo stato dell’immobile circa le condizioni statiche e
igienico-sanitarie;
e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) l’ufficio o soggetto privato utilizzatore;
g) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
h) l’ammontare delle quote di ammortamento;
i) gli eventuali redditi.
Art. 80 - Inventario dei beni
mobili
1. L’inventario dei beni mobili, tenuto e
aggiornato dal competente servizio per materia contiene, le
seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la
specie;
c) la quantità e le specie;
d) il valore;
e) l’ammontare delle quote di ammortamento.
2. Per il materiale bibliografico, documentario e iconografico
viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico,
archeologico e artistico sono descritti in un separato inventario
contenente tutte le indicazioni atte ad identificare l’opera, il
suo autore e il valore venale del bene.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo
e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale
inferiore a lire 200 mila ascrivibili alle seguenti
tipologie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti e utensili;
c) attrezzature di ufficio.
5. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del
responsabile del servizio competente, su proposta del
consegnatario.
Art. 81 - Procedure di classificazione
dei beni
1. Il passaggio di categoria dei beni immobili
dal regime del demanio al patrimonio e viceversa, nonché dal
patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è
disposto con provvedimento della giunta.
Art. 82 - Aggiornamento degli
inventari
1. Gli inventari sono tenuti costantemente
aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario a cura
del responsabile del servizio competente per materia.
2. E’ fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture
relativi al patrimonio.
Art. 83 - Valutazione dei beni e
rilevazione delle variazioni
1. Nella valutazione dei beni devono essere
osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
CAPO XI - GLI AGENTI CONTABILI
Art. 84 - Definizione
1. Sono definiti agenti contabili:
a) gli agenti che a qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere
le varie entrate e di versarne le somme nelle casse del tesoriere o
all’economo comunale;
b) il tesoriere che riceve nelle casse le somme dovute al Comune,
esegue i pagamenti delle spese e disimpegna tutti quegli altri
servizi speciali che gli sono affidati;
c) l’economo comunale;
d) tutti coloro che hanno maneggio qualsiasi di denaro pubblico, o
sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti al
Comune;
e) gli impiegati cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di
entrate di qualsiasi natura e provenienza;
f) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si
ingeriscono negli incarichi attributi agli agenti anzidetti e
riscuotono somme di spettanza del Comune.
Art. 85 - Vigilanza
1. Tutti gli agenti contabili esercitano le
loro funzioni sotto la vigilanza e secondo le disposizioni che
ricevono dai rispettivi responsabili da cui dipendono e, per quanto
riguarda gli aspetti contabili di gestione dal responsabile del
servizio finanziario.
Art. 86 - Inizio e termine della
gestione
1. La gestione degli agenti contabili decorre
dalla data dell’assunzione del servizio e termina con il giorno
della cessazione di esso.
2. Gli agenti contabili non possono riscuotere somme o ricevere
depositi di valori o materie, se non dal giorno in cui ha inizio la
loro gestione.
3. All’inizio della gestione devono essere redatti processi verbali
ed inventari, dai quali risulti la eseguita consegna dell’ufficio e
il credito e/o il debito che l’agente assume.
4. Con eguali atti viene accertato il credito e/o il debito della
gestione dell’agente cessante.
Art. 87 - Ricognizione dei valori e dei
beni
1. All’atto dell’assegnazione nella funzione
di un agente contabile, deve procedersi alla ricognizione delle
casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio,
arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile
cessante e che passano a quello subentrante.
Art. 88 - Cauzioni
1. Qualora l’Amministrazione ritenga
necessaria, a garanzia della regolare gestione degli agenti
contabili, la presentazione di una cauzione, questa deve essere
prestata in numerario o in titoli di Stato nella misura fissata con
il provvedimento dell’organo esecutivo.
Art. 89 - Conti giudiziali
1. Tutti gli agenti dell’Amministrazione che
sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o hanno maneggio
di denaro pubblico, oppure debito di materie e coloro che si
ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti
agli agenti, devono rendere ogni anno il conto giudiziale della
loro gestione.
2. Sono esonerati dall’obbligo solo i consegnatari dei beni
utilizzati per lo svolgimento dell’ordinaria attività del proprio
ufficio e servizio.
3. I conti giudiziali vengono redatti sui modelli approvati dal
regolamento previsto dall’art. 160 del T.U.E.L..
Art. 90 - Resa del conto
1. Il conto giudiziale è reso al Comune entro
i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce
il conto, o successivi alla cessazione dell’agente
dall’incarico.
2. Gli agenti contabili rispondono della loro gestione
personalmente e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto
per il periodo dell’anno cui sono stati in carica.
3. Se in un anno si siano avvicendati più titolari in un ufficio,
ciascuno di essi rende separatamente il conto del periodo della
propria gestione.
Art. 91 - Ritardo nella presentazione del
conto
1. Se il conto giudiziale non viene presentato
entro il termine di cui all’articolo precedente, per fatto
riconducibile a colpa o trascuratezza dell’agente, si procede nei
confronti del contabile o suoi aventi diritto, con i provvedimenti
disciplinari previsti dall’ordinamento. In ogni caso si
provvede:
a) alla compilazione del conto fatta d’ufficio
dall’Amministrazione, tramite il responsabile del servizio
finanziario e/o il responsabile del servizio del patrimonio. In
tale caso l’agente contabile, o i suoi aventi causa, saranno
invitati con atto notificato tramite l’ufficiale giudiziario a
riconoscerlo e sottoscriverlo, entro il termine di 10 giorni
decorrenti dalla notificazione;
b) alla comunicazione alla Corte dei Conti.
CAPO XII - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 92 - Collegio dei
revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti è organo
autonomo dell’ente ed ha la durata triennale. E’ nominato secondo
le norme dell’art. 234 e 235 del T.U.E.L..
2. La rielezione dei componenti del collegio deve essere fatta
nella stessa seduta subito dopo la delibera di approvazione del
rendiconto dell’anno precedente.
3. Ove nel collegio si dovesse procedere alla sostituzione di un
singolo componente, la durata dell’incaricato per il nuovo revisore
è limitato al tempo residuo, fino alla scadenza del termine
triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero
collegio.
4. Il collegio dei revisori è revocabile con atto del consiglio
comunale solo per gravi inadempienze e in particolare, per la
mancata presentazione nei tempi previsti, della relazione alla
proposta di deliberazione consiliare del bilancio preventivo e del
rendiconto.
5. La revoca dall’ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo
formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti al
collegio al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10
giorni, per far pervenire le proprie giustificazioni.
Art. 93 - Incompatibilità ed
ineleggibilità
1. Valgono per i revisori le ipotesi di
ineleggibilità e di incompatibilità, di cui all’art. 236 del
T.U.E.L..
Art. 94 - Limiti per l’affidamento
dell’incarico
1. L’incarico di revisione
economico-finanziaria non può essere esercitato in questo Comune da
coloro che al momento dell’accertamento delle condizioni di cui
all’articolo precedente abbiano l’incarico di revisore dei conti in
più di otto enti locali, ovvero oltre i limiti di cui all’art. 238,
1° comma, del T.U.E.L..
2. Al momento dell’assunzione dell’incarico, il revisore è tenuto a
dare conto per iscritto del numero di incarichi di cui sopra, reso
nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modifiche.
Art. 95 - Funzioni
1. L’organo di revisione svolge le seguenti
funzioni:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati e sulle variazioni di bilancio; nei pareri è espresso un
motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di
attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile
del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all’organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare
l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle
misure proposte dall’organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate,
all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della
contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con
tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il
termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non
inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa
proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene
l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della
gestione;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione,
con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove
si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa.
2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al
precedente comma, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli
atti e documenti dell’ente e può partecipare all’assemblea
dell’organo consigliare per l’approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare
alle altre assemblee dell’organo consiliare e , se previsto dallo
statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per
consentire la partecipazione alle predette assemblee all’organo di
revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre
all’organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell’organo regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi
degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
3. L’organo di revisione è dotato, a cura dell’ente locale, dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo
quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L’organo di revisione può incaricare della collaborazione nella
propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più
soggetti aventi i requisiti. I relativi compensi rimangono a carico
dell’organo di revisione.
5. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle
funzioni affidate ai revisori.
Art. 96 - Modalità di richiesta dei
pareri
1. Le richieste di acquisizione di pareri al
collegio sono trasmesse a mezzo messo comunale o, se urgente, via
fax direttamente al domicilio o all’ufficio indicato dal presidente
del collegio dei revisori, a cura del servizio finanziario.
2. Tutte le proposte di variazione e di assestamento di bilancio
sono trasmesse al collegio dei revisori, che deve esprimere il
proprio parere su ognuna di esse, entro 5 giorni dalla
partecipazione degli atti.
CAPO XIII - RENDICONTO: RILEVAZIONE E
DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 97 - Relazioni finali di gestione
dei responsabili di Area
1. I responsabili dei servizi operativi e di
supporto dell’ente, di concerto con i titolari di posizioni
organizzative, redigono e presentano all’organo esecutivo entro il
30 marzo di ogni anno, salvo diverso termine fissato dal
responsabile del servizio finanziario qualora l’organo esecutivo
abbia fissato, per l’approvazione del rendiconto, una scadenza
antecedente a quella fissata per legge, la
relazione finale di gestione riferita all’attività dei propri
servizi, svolta nell’anno precedente.
2. Il servizio finanziario e il servizio controllo di gestione,
oltre a presentare autonomamente le proprie relazioni finali di
gestione, operano ai fini della predisposizione della relazione, di
supporto a tutti gli altri servizi.
3. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall’organo
esecutivo per la predisposizione della relazione di cui 151 comma 6
del T.U.E.L..
Art. 98 - Riaccertamento dei residui
attivi e passivi
1. Le relazioni finali di gestione dei
responsabili di area di cui all’articolo precedente contengono le
ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e
passivi.
2. Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni
ricevute dai responsabili di area ai fini del riaccertamento dei
residui.
Art. 99 - Formazione dello schema di
rendiconto
1. Delle fasi del procedimento per la
formazione del conto consuntivo può essere informato il collegio
dei revisori.
2. A tale scopo possono essere tenute periodiche riunioni per
addivenire alla formulazione della proposta definitiva entro il 30
aprile, salvo diverso termine fissato dal responsabile del servizio
finanziario qualora l’organo esecutivo abbia fissato, per
l’approvazione del rendiconto, una scadenza antecedente a quella
fissata per legge.
3. Lo schema di rendiconto è sottoposto all’esame degli organismi
previsti dalla legge, statuto o regolamenti e all’esame dell’organo
di revisione, in modo da consentire l’espressione dei pareri e la
presentazione della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lett.
d, del T.U.E.L., entro il 20 maggio, salvo diverso termine fissato
dal responsabile del servizio finanziario qualora l’organo
esecutivo abbia fissato, per l’approvazione del rendiconto, una
scadenza antecedente a quella fissata per legge.
4. Lo schema di rendiconto generale corredato di tutti gli allegati
previsti dall’art. 227, comma 5, e dall’art. 139, comma 2, del
T.U.E.L. e la relativa proposta di deliberazione sono posti a
disposizione dell’organo consiliare almeno 20 giorni prima della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
medesimo.
Art. 100 - Approvazione del conto
consuntivo
1. Il rendiconto è deliberato dall’organo
consiliare dell’ente entro il 30 giugno o, antecedentemente, entro
la data fissata dall’organo esecutivo, tenuto motivatamente conto
della relazione dell’organo di revisione.
2. Qualora l’organo consiliare apporti modifiche al conto del
tesoriere e degli altri agenti contabili o individui responsabilità
negli amministratori, ne viene data notizia agli stessi con invito
a prendere cognizione delle motivazioni entro 15 giorni, insieme al
rendiconto approvato e a tutti i documenti connessi.
3. Negli otto giorni successivi il tesoriere e gli amministratori
possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni.
Art. 101 - Indicatori e
parametri
1. Gli indicatori finanziari ed economici,
nonché i parametri di efficacia ed efficienza, annessi al modello
di conto del bilancio possono essere applicati ai risultati
finanziari di entrata e di uscita dei singoli servizi e ai conti
economici di dettaglio dei servizi.
Art. 102 - Il conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti
positivi e negativi all’attività dell’ente secondo il principio
della competenza economica sulla base delle relative scritture
contabili.
2. I costi sono sostenuti per l’acquisizione dei fattori necessari
allo svolgimento dei processi di erogazione dei servizi e di
produzione.
3. I ricavi ed i proventi sono conseguiti in relazione alle
attività dell’ente per l’erogazione dei servizi, divisibili ed
indivisibili, a domanda individuale e produttivi e alle attività
istituzionali.
Art. 103 - Conti economici di dettaglio
per settori o centri di costo
1. Con riferimento alle risorse e alle
attività attribuite, in base alla legge e alle norme del presente
regolamento, ai servizi e ai centri di costo per l’esercizio dei
relativi poteri di gestione, possono essere compilati conti
economici di dettaglio per servizi e/o centri di costo.
2. Tali conti economici hanno lo scopo di permettere di valutare,
tra gli altri, i seguenti elementi riferiti agli indirizzi e alla
gestione:
a) gli oneri impropri sostenuti dai servizi in relazione agli
indirizzi degli organi di governo e allo svolgimento della
gestione;
b) la correlazione tra i ricavi, i proventi dei servizi e i
costi;
c) l’efficienza e l’efficacia dei processi anche in relazione ai
programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali;
d) il collegamento tra il risultato economico del servizio o centro
di costo, il risultato economico degli altri servizi o centri di
costo e il risultato economico complessivo;
e) gli effetti sul patrimonio dell’Ente.
3. Possono essere compilati anche i conti economici di progetto con
riferimento alle risorse impiegate per il perseguimento di
specifici obiettivi innovativi e di sviluppo rispetto all’attività
consolidata o, in ogni caso, individuati dalla relazione
previsionale e programmatica.
Art. 104 - Il conto del
patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del
patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni
intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
Art. 105 - Conto consolidato
patrimoniale
1. La relazione consolidata sulla gestione di
cui al precedente articolo, contiene la valutazione degli elementi
del conto consolidato patrimoniale di tutte le attività e passività
interne ed esterne dell’Ente.
Art. 106 - Conti patrimoniali di inizio e
fine mandato degli amministratori
1. Qualora previsti dal documento contenente
le linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del T.U.E.L.,
possono essere compilati conti patrimoniali di inizio e fine
mandato degli amministratori.
CAPO XIV - CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 107 - Controllo di gestione e
finalità
1. Al fine di riscontrare la realizzazione
degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche e favorire il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, è
applicato in via permanente il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività
amministrativa e gestionale dell’Ente ed è svolto da un apposito
servizio, che si avvale della contabilità dei costi tenuta dal
servizio fFinanziario, sulla base dei centri di costo preordinati
d’intesa fra i due servizi.
3. Le finalità principali del controllo di gestione sono:
- rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come
perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i
soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i
soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- conseguire l’economicità quale impiego delle risorse e il più
possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei
soggetti amministrati;
- conseguire il coordinamento delle attività nel caso di più centri
decisionali ed operativi autonomi;
- esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia
o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi
rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la
realizzazione dei progetti.
Art. 108 - Oggetto del controllo di
gestione
1. Il controllo di gestione è riferito ai
seguenti principali contenuti e requisiti dell’azione
amministrativa:
- la coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei
documenti previsionali e programmatici dell’Ente;
- la compatibilità rispetto alle strutture gestionali interne e ai
condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- l’adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie
disponibili;
- l’efficacia delle modalità di attuazione prescelte rispetto alle
alternative disponibili;
- l’efficienza dei processi di attivazione e di gestione di
servizi.
Art. 109 - La struttura operativa del
controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale è
assegnata la funzione del controllo di gestione è servizio di
supporto, con proprio responsabile, che predispone strumenti
destinati ai responsabili delle politiche dell’ente e ai
responsabili della gestione per le finalità volute dalla legge,
dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al
comma precedente sono impiegati dagli amministratori in termini di
programmazione e controllo e dai responsabili dei servizi in
termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
3. La struttura di cui al primo comma è autonoma rispetto agli
organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione e la
sua attività si esplica in stretta collaborazione con tutti i
servizi dell’ente ed in particolare modo con il servizio
finanziario al fine di agire in modo coordinato ed integrato
rispetto al sistema informativo finanziario ed
economico-patrimoniale.
4. Il responsabile del servizio finanziario o altro dirigente
apicale è preposto al coordinamento e alla direzione complessiva
dell’attività svolta dalla struttura operativa del controllo di
gestione.
5. Il servizio può avvalersi per l’espletamento delle sue funzioni,
di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e
controllo.
Art. 110 - Fasi del controllo di
gestione
1. Il controllo di gestione si articola nelle
seguenti fasi:
- predisposizione e analisi di un piano dettagliato di
obiettivi;
- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché
rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli
settori e centri di costo, ove previsti;
- valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di
misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità
dell’azione intrapresa;
- elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di
attività riferiti ai settori e ai centri di costo;
- elaborazione di relazioni periodiche (reporting) riferite
all’attività complessiva dell’ente, alla gestione di aree di
attività, alla gestione dei singoli settori o centri di costo o di
singoli programmi e progetti.
Art. 111 - Referto del controllo di
gestione
1. La struttura operativa alla quale è
assegnata la funzione di controllo riferisce, entro il mese
successivo, sui risultati dell’attività svolta nel trimestre
precedente e formula un rapporto annuale da presentarsi agli
amministratori, ai responsabili di area, all’organo di revisione
economico-finanziaria dell’Ente. Tali termini possono essere
modificati dall’organo esecutivo con proprio provvedimento o
comunicazione scritta.
CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 112 - Rendiconto per contributi
straordinari
1. Il titolare del centro di responsabilità
gestore di spese finanziate con contributi straordinari é tenuto,
entro 60 giorni dal termine dell’esercizio o entro il termine
stabilito dall’ente erogante, a predisporre apposito rendiconto. Il
rendiconto atto alla dimostrazione contabile della spesa, documenta
i risultati ottenuti. Esso è trasmesso all’ente erogante a cura del
servizio finanziario.
Art. 113 - Rinvio a disposizioni
legislative
1. Sono fatte salve e si applicano le vigenti
disposizioni legislative, non contemplate dal presente regolamento
o con esso incompatibili.
2. In particolare si fa espresso rinvio ai principi e alle
disposizioni del T.U.E.L. riguardanti:
a) enti Locali deficitari o dissestati (titolo VIII, articoli da
242 a 269 del T.U.E.L.);
b) la determinazione delle classi demografiche e della popolazione
residente (art. 156 del citato D. Lgs.);
c) le norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti
locali (art. 159 del citato D. Lgs.).
Art. 114 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore
dal 1° giorno successivo all’esecutività della relativa
deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale. Da
tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti
disposizioni regolamentari in materia.
NOTE:
Settore / Servizio responsabile: Settore
Ragioneria e finanze
Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale
n. 65 del 14.9.2007
Contenuto ultima modifica: Modifica art. 64, comma 2