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Il Comitato Unico di Garanzia (CUG), seppure in una logica di
continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per
il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del
tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore, tenendo conto
delle criticità esistenti, intende raggiungere più obiettivi:
- a) Assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari
opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza
morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.
Senza diminuire l'attenzione nei confronti delle discriminazioni di
genere, l'ampliamento ad una tutela espressa nei confronti di
ulteriori fattori di rischio, sempre più spesso coesistenti,
intende adeguare il comportamento del datore di lavoro pubblico
alle indicazioni della Unione Europea.
- b) Favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative,
anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di
benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei
lavoratori e delle lavoratrici.
- c) Razionalizzare e rendere efficiente ed efficace
l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di
pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei
lavoratori e delle lavoratrici, tenendo conto delle novità
introdotte dal d.lgs 150/2009 e delle indicazioni derivanti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (T.U. in materia della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal
decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106 (Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 81/2008 ) e dal decreto legislativo 11
aprile 2006, n.198 come modificato dal decreto legislativo 25
gennaio 2010, n.5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa
al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego). La
razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di
competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia
dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei
costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più
funzionali al perseguimento delle finalità del CUG, anche in
relazione a quanto disposto dall'art. 57 comma 1, lett.d) del
d.lgs. 165/2001.
Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) sostituisce, unificando
le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva.
(tratto
da Direttiva, Linee guida sulle modalità di funzionamento dei
"Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183).)
Nomina del "Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (in
formato pdf)
Sostituzione di un
componente del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" (in formato pdf)
Piano
delle azioni positive per il triennio 2012/2014. Approvazione piano
provvisorio (in formato pdf)
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