La legge italiana tutela il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali – monumentali e dai beni paesaggistici secondo i concetti guida fissati dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (d’ora innanzi detto per brevità “Codice del Paesaggio”) in conformità all’articolo 9 della Costituzione, che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Per tutela si intende ogni attività diretta a riconoscere, proteggere, conservare e valorizzare il nostro patrimonio, affinché possa essere offerto alla conoscenza, alla fruizione e al godimento collettivi. “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” (v. Codice del Paesaggio art. 1, comma 2).
L’esercizio della tutela è di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBAC) che si articola nelle direzioni regionali e nelle Soprintendenze territorialmente competenti, distinte in base al tipo di beni tutelati: archivistici, archeologici, architettonici e paesaggistici, storico artistici ed etnoantropologici. Nel territorio di Treviso per quanto riguarda la tutela dei beni paesaggistici è competente la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con sede a Venezia, Palazzo Soranzo Cappello – Santa Croce, 770 – 30135 Venezia.
La conservazione del patrimonio culturale è garantita mediante la coerente, coordinata e programmata attività cui contribuiscono tutti i soggetti pubblici e a cui sono tenuti anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale.
Il Paesaggio, è definito nel Codice come “parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni”, fa parte percettivamente dell’identità di quel territorio quale elemento fondamentale della qualità di vita della popolazione insediata, che vi attribuisce un particolare valore derivante dall’azione combinata dei fattori naturali e culturali.
Al fine di tutelare il paesaggio il Codice individua le seguenti “aree soggette a vincolo paesaggistico” per legge, sino ad approvazione di apposito Piano Paesaggistico ad opera delle Regioni (in Veneto tale Piano deve ancora essere approvato):
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
Altri vincoli operanti nel territorio comunale ai sensi dell.art. 136 del Codice del Paesaggio:
a) “Viali Canali Mura” (D.M. n. 4918 dell’8 settembre 1958)
b) Borgo Cavour e Borgo Mazzini (D.M. n. 6131 del 28 luglio 1965)
c) Terraglio ( D.M. n. 2415 del 24 gennaio 1967)
d) Fiume Sile (Deliberazione di Giunta Regionale n. 2077 del 22 giugno 1999)
La Tavola dei vincoli e delle servitù, è pubblicata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2014.
Esistono poi decreti di vincoli “specifici” relativi a singoli immobili.
Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che richieda “l’autorizzazione paesaggistica” – atto autonomo e presupposto al titolo edilizio – preventivamente o contestualmente alla presentazione dell’istanza per il titolo edilizio previsto dalla tipologia di intervento.
L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la Regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia).
Alcuni interventi, definiti “di lieve entità”, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata. Per saperne di più potete consultare il D.P.R. 31/2017.
Non sono invece soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
ai sensi dell’art. 149 del Codice del Paesaggio;
Il Codice del Paesaggio prevede che presso ogni amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica.
La L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 individua le funzioni amministrative di competenza regionale in materia di paesaggio oggetto di delega a Comuni, Enti parco e Province, ossia:
a) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice del Paesaggio);
b) l’accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione (art. 167, commi 4 e 5, del Codice del Paesaggio);
c) l’adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.
La Regione ai fini del conferimento della delega verifica l’idoneità dei soggetti, che a seguito della sussistenza di adeguati requisiti tecnico –organizzativi, sono inseriti in un apposito elenco denominato “Elenco degli enti idonei”, soggetto a periodico aggiornamento.
Il Comune di Treviso è stato riconosciuto dalla Regione ed inserito nell’”Elenco degli enti idonei” con decreto del dirigente Urbanistica e Paesaggio Regione Veneto n. 134 del 20 dicembre 2010 e ss.mm.ii..
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19 maggio 2010 è stato istituito presso il Settore Sportello Unico l’Ufficio Paesaggio, divenuto con la nuova organizzazione del Settore Sportello Unico e Turismo di cui alla determinazione dirigenziale n. 1703 del 10 ottobre 2017, Servizio Paesaggio.
Il Servizio è dotato di personale in possesso delle specifiche competenze in materia paesaggistica per le funzioni delegate.
Il Servizio Paesaggio è altresì competente per tutti gli interventi di tinteggiatura di edifici ubicati in centro storico.
Il richiedente presenta al Servizio Paesaggio del Comune:
Il Servizio Paesaggio che riceve l’istanza:
Il Soprintendente, ricevuta la documentazione:
Il Servzio Paesaggio provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’Amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, ed i lavori se iniziati nel quinquennio possono essere conclusi entro l’anno successivo. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, salvo che il ritardo in ordine al rilascio, dipenda da circostanze imputabili all’interessato.
Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge.
Il richiedente presenta al Servizio Paesaggio del Comune:
Il Servizio Paesaggio che riceve l’istanza:
Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione:
Decorsi inutilmente 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, questo si intende acquisito favorevolmente.
Per saperne di più su come ottenere le autorizzazioni paesaggistiche ordinaria e semplificata vai alla scheda Autorizzazione paesaggistic.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ai sensi del Codice del Paesaggio non possono distruggerli né introdurre modifiche che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione. Dunque nel caso di interventi edilizi in aree soggette a tutela sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (il Comune) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia valutata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
Fermo restando il principio secondo il quale l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice del Paesaggio stesso prevede l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità amministrativa competente per regolarizzare interventi già eseguiti che abbiano modificato l’aspetto esteriore dei luoghi in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per saperne di più vai alla scheda Accertamento di compatibilità paesaggistica.
Per realizzare interventi di tinteggiatura degli immobili ricadenti in centro storico deve essere richiesto al Servizio Paesaggio un sopralluogo ai fini del conseguimento del parere della Commissione competente ai sensi dell’art. 24 e 24 bis del vigente Regolamento Edilizio comunale.
Per saperne di più vai alla pagina Tinteggiatura di edifici in centro storico.
La modulistica relativa ai sotto elencati procedimenti è reperibile nel portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it:
Per la richiesta di parere della Commissione competente in merito alla Tinteggiatura di immobili in centro storico clicca qui
L’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche è pubblicato sul sito comunale ai sensi dell’art. 146 comma 13 del Codice del Paesaggio (pagina in fase di aggiornamento).